Circolare aziendale consecutività del Non Lavorativo al giorno di Riposo settimanale
DAP/SIND/2/168112 DEL 20 MARZO 1964
1)Riposo settimanale
Gli addetti alle riprese cinematografiche – operatori ed assistenti operatori – devono a tutti gli effetti considerarsi lavoratori con riposo mobile (cosiddetti turnisti). Si tratta infatti di dipendenti adibiti a servizi di carattere continuativo, per cui a norma dell’art.15 del contratto impiegati ed operai il loro giorno di riposo settimanale non può e non deve considerarsi fisso. Al contrario, il giorno di riposo va stabilito di settimana in settimana, in relazione alle esigenze del servizio, dall’Azienda; esso, pertanto, può venire a cadere in qualsiasi giorno della settimana. Quanto sopra con l’unica limitazione derivante dalle disposizioni dell’art.14 che prevedono la predeterminazione settimanale dei turni di lavoro e, conseguentemente, anche del giorno di riposo, il quale deve perciò venire indicato nella tabella settimanale che va portata a conoscenza degli interessati con le prescritte 48 ore di preavviso. Tuttavia, in deroga alla predetta norma che stabilisce una predeterminazione settimanale dei turni di lavoro, nel caso di missione fuori sede il giorno di riposo può essere determinato nel corso della settimana stessa, purché ciò avvenga almeno la sera prima per il giorno successivo.
2)Recupero
Come è noto, in base ai principi fondamentali che disciplinano la settimana corta, il giorno di riposo e il cosiddetto giorno di recupero (cioè la sesta giornata non lavorata) devono sempre essere consecutivi. Ne consegue pertanto che – dovendosi il giorno di riposo settimanale degli addetti alle riprese cinematografiche considerare, per le ragioni esposte al precedente punto 1), mobile – anche il giorno di recupero, che è consecutivo a quello di riposo, necessariamente sarà mobile.
3)Festività nazionali ed infrasettimanali
Poiché gli addetti alle riprese cinematografiche vanno considerati turnisti a tutti gli effetti, quando nel corso della settimana cadono una o più festività nazionali od infrasettimanali , la regolamentazione dell’orario di lavoro ripartito su cinque giorni settimanali risulta quella stabilita nella circolare DAP/Sind/1/150050 n.932 del 19/12/1963 (2) per il personale con recupero mobile. Resta pertanto inteso che nel caso di coincidenza del riposo con la festività all’addetto alle riprese cinematografiche compete la concessione di un riposo compensativo oppure la corresponsione del ventiseiesimo della retribuzione, mentre per il caso di coincidenza del recupero con la festività e per quello della festività che cade in altro……(omissis – non in nostro possesso)