Sentenza del pretore di Torino contro la RAI sulla questione della predeterminazione dello straordinario
causa n.3580 R.G.L. 1996 del 12 settembre 1996
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL PRETORE Dl TORINO
IN FUNZIONE Dl GIUDICE DEL LAVORO
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3580 R.G.L. 1996, promossa da:
BERTINO Doriana, GANDOLFO Anna Maria, MAGLIANO Alberto, in qualità di dipendenti RAI e collegialmente di R.S.A., rispettivamente delle OO.SS. FILIS-CGIL, SNATER e UILSIC-UIL,
DE FILIPPIS Nicola’, in qualità di segretario territoriale della FILIS-CGIL,
BORRIONE Alessandro, in qualità di segretario territoriale dello SNATER,
GREGORACE Otello, in qualità di segretario territoriale della UILSIC-UIL,
PUNZI Angelo, in qualità di dipendente RAI,
tutti rappresentati e difesi dall’avv. Alida VITALE (domiciliataria), del Foro di Torino
PARTI RICORRENTI
c o n t r o
RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A., in persona del dott. Roberto Dl RUSSO, Direttore della Direzione Personale Formazione e Organizzazione,
rappresentata e difesa dall’avv. Angelo BENESSIA (domiciliatario), dall’avv. Fabrizio BARBIERI, entrambi del Foro di Torino, nonché dall’avv. prof. Raffaele DE LUCA TAMAJO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in cancelleria in data 27.3.96 i ricorrenti indicati in epigrafe – nella rispettiva qualità ivi specificata e, quanto ai segretari territoriali delle OO.SS, in via di intervento adesivo – chiedono al giudice del lavoro :
di accertare e dichiarare l’illegittimità dell’interpretazione fornita unilateralmente dalla società convenuta all’art.10, punto 3, del C.C.N.L. dipendenti RAI, sottoscritto il 6.4.1995;
di accertare e dichiarare che la società ha violato e viola le disposizioni di legge e contratto inerenti l’orario e
l’organizzazione di lavoro, nel programmare intere produzioni su dieci ore giornaliere;
Il tutto con riserva di richiedere in separato giudizio il risarcimento del danno patito.
A sostegno di tali domande osservano quanto segue:
che a partire dal giugno 1995 il Centro Produzione RAI di Torino ha unilateralmente programmato la produzione per la realizzazione della serie televisiva “La parola ai giurati” stabilendo un orario di lavoro di 10 ore al giorno ;
che tale determinazione aziendale, costituente programmazione dello straordinario, è stata contestata dall’assemblea generale dei dipendenti tenutasi l’1.6.1995, cui ha fatto seguito lo sciopero del 9.6.1995 ;
che nel successivo incontro tra le parti, svoltosi in data 19.6.1995 su richiesta della R.S.A., la convenuta ha peraltro ribadito la possibilità di predeterminare unilateralmente l’orario sopra menzionato e altrettanto ha fatto con circolare 17.7.1995, applicativa del cit. C.C.N.L. ;
che a ciò è poi seguito il blocco degli straordinari da parte delle maestranze interessate (26.9.1995), l’invio agli autori dell’agitazione delle lettere aziendali di contestazione d’addebito (27.9), la richiesta dei sindacati di revocare le incolpazioni (28.9 e 9.10), il successivo ritiro di esse ad opera della convenuta (7.12)
che l’interpretazione fornita dall’azienda all’art.10, punto 3, del cit. C.C.N.L. RAI va ritenuta illegittima, non essendo consentita alcuna determinazione unilaterale da parte del datore , ma dovendo questi procedere ad un confronto con le OO.SS., al fine di adottare le misure utili e possibilmente risolvere i motivi di conflitto, come previsto dal Protocollo delle relazioni industriali ;
che la disposizione menzionata consente inoltre il ricorso alla settimana lunga per un massimo di 20 settimane, sempre previo confronto con le OO.SS., mentre l’art.17 autorizza lo straordinario in sesta giornata (sabato) per non più di 24 giornate l’anno ;
che la convenuta pretende invece di sommare i due tetti citati, pervenendo così ad un totale di 44 sabati lavorati nell’anno e cioè a tutti tolti quelli cadenti in periodo feriale ;
che l’art.5 del R.D.L. 15.3.1923 n 692 subordina comunque la legittimità dello straordinario programmato al preventivo accordo delle parti sociali, accordo nella specie insussistente ;
che nel caso in esame risulta infine superato lo stesso limite delle 10 ore giornaliere, come emerge dai resoconti quotidiani prodotti.
Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio con memoria depositata in cancelleria il 3.5.1996, eccepisce in via preliminare la carenza di legittimazione ad agire della R.S.A., nelle persone dei componenti FILIS-CGIL, SNATER e UILSIC-UIL, nonché, quali interventori in via adesiva dei segretari territoriali delle citate OO.SS.
Osserva a tale proposito :
che le R.S.A. non sono Associazioni ex art.38 c.c., ma semplici organi dei sindacati, muniti di rappresentanza collegiale ;
che dottrina e giurisprudenza assolutamente prevalente ancorano comunque la possibilità per le OO.SS. di agire nel processo del lavoro, alla tutela di interessi propri, correlati a diritti del sindacato quale istituzione ;
che negano viceversa la capacità per il sindacato di essere parte in controversie aventi ( come la presente, relativa all’orario di lavoro ) natura individuale o di spiegarvi intervento adesivo, ove prive di valenza collettiva e la cui decisione coinvolga semplicemente l’interpretazione del contratto collettivo.
La Soc. RAI eccepisce inoltre, sempre in via preliminare, la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti e rileva:
che essi operano in via di mero accertamento, pur lamentando la violazione di disposizioni di legge e contratto e, pertanto, potendo avvalersi della più incisiva tutela di condanna;
che è inoltre assente, nella specie, un’obiettiva incertezza in ordine alla portata delle clausole contrattuali richiamate nell’atto introduttivo della vertenza;
che tale situazione emerge dalla presa di posizione delle stesse OO.SS. e In particolare dal comunicato SNATER 18.3.1996 nonché dal verbale d’accordo 15.3.1996.
Quanto poi al merito della vertenza, chiede il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato.
Osserva a tale proposito quanto segue :
che non risponde a verità l’unilaterale programmazione dello straordinario da parte del Centro di produzione RAI di Torino, trattandosi di attività autorizzata dalle parti sociali, giacché prevista dal punto 3 dell’art.10 del vigente C.C.N.L., a fronte di esigenze produttive predeterminabili e legate a specifiche produzioni;
che neppure veritiero è il frequente superamento giornaliero delle 10 ore, del resto possibile ex art.17, c. 1°, C.C.N.L. cit. in ipotesi di modifica del piano di lavoro programmato, dipendente da circostanze non imputabili all’Azienda (ad es. situazioni imprevedibili in studio o nelle riprese in esterno);
che il lavoro in sesta giornata (comunque legittimo nei limiti di cui al cit. art.17) si è svolto in modo non continuativo e solo al fine di recuperare lo straordinario non svolto, a causa del blocco attuato dalle maestranze;
che nella specie è stato pienamente rispettato il disposto di cui all’art.5 del R.D.L. n. 692/23, nella parte in cui esige l’accordo tra le parti sociali per l’effettuazione dello straordinario programmato, avendo il C.C.N.L. cit. esplicitamente consentito tale programmazione, in presenza delle menzionate esigenze produttive.
Fallita la conciliazione, il pretore interroga la ricorrente BERTINO ed il rappresentante della convenuta, dott. DAURI. Ascolta inoltre, in sede di informative sindacali e sulle disposizioni negoziali oggetto della vertenza, alcuni firmatari del C.C.N.L. RAI e in particolare i rappresentanti nazionali di INTERSlND, per la parte datoriale, e dl FILIS-CGIL, FIS-CISL, SNATER, per i lavoratori.
Risultando superflua ogni ulteriore indagine istruttoria e rinnovato infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa viene quindi discussa e decisa, come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza, di cui dà pronta lettura alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Sulla carenza di legittimazione ad agire della R.S.A.
La società convenuta eccepisce, in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire della R.S.A., nelle persone dei suoi componenti BERTINO, GANDOLFO, MAGLIANO, rispettivamente per FILIS-CGIL, SNATER e UILSIC-UIL, atteso che le rappresentanze sindacali aziendali non sono associazioni ex art.36 c.c., ma semplici organi dei sindacati, muniti di rappresentanza collegiale.
Sul punto il pretore osserva quanto segue.
La giurisprudenza è pervenuta ad attribuire alla rappresentanza sindacale aziendale piena legittimazione ad agire in giudizio, ove l’iniziativa abbia di mira l’adempimento della disciplina collettiva o, comunque, la tutela di interessi trascendenti posizioni meramente individuali; in pari tempo ha affermato che tale legittimazione spetta non ai singoli (non potendosi fare applicazione analogica dell’art.2266 c.c.), ma all’organismo nella sua collegialità,
Ciò posto, va osservato, con riferimento al caso qui in esame, che risulta innanzi tutto soddisfatto il requisito della collegialità, agendo in giudizio una significativa pluralità di componenti dell’organismo, da ritenersi delegati dallo stesso, quantomeno in difetto di prova contraria e in presenza di un’autonomia interna della rappresentanza, destinata a dar rilievo, ai sensi dell’art.1322 c.c., a qualsivoglia forma di autorizzazione a stare in causa.
Del pari soddisfatto è il requisito afferente l’interesse sottostante l’iniziativa processuale promossa in questa sede, da ritenersi di natura collettiva, pur nel collegamento a posizioni individuali, come meglio si chiarirà nel paragrafo che segue.
A ciò aggiungasi, quale ulteriore profilo, che il punto 6 dell’art.10 del vigente C.C.N.L. RAl richiama comunque, a proposito della determinazione dell’orario di lavoro, l’art.3, c. 2′, n. 3, dell’Accordo interconfederale 18.4.1966, il quale attribuisce a sua volta alle Commissioni intere (ora R.S.A.) una specifica competenza in materia. Alla medesima conclusione si perviene pure prendendo in considerazione il Protocollo sulle relazioni industriali, RAI-sindacati, 2.3.1994 (cfr. doc. n. 28 prod. p, att.), il quale prevede al punto 3), lett. c), l’informativa ed il confronto con le rappresentanze sindacali aziendali, eventualmente assistite dalle strutture territoriali, in materia tra l’altro di “articolazione degli orari di lavoro”.
Risulta conseguentemente indubitabile la sussistenza, in capo alla R.S.A., di uno specifico interasse nella vicenda oggetto di causa, correlato e discendente dai poteri che per contratto spettano a tale organismo in terna di orario.
Per le ragioni ora esposte, l’eccezione in esame va pertanto ritenuta destituita di fondamento.
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2. Sulla carenza di legittimazione ad agire dei segretari territoriali delle OO.SS. ricorrenti.
Parte convenuta eccepisce altresì, sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire, quali interventori in via adesiva, del segretari territoriali delle OO.SS. FILIS-CGlL, SNATER e UlLSIC-UIL, atteso che dottrina e giurisprudenza assolutamente prevalente :
ancorano la possibilità per le OO.SS. di agire nel processo del lavoro, alla tutela di interessi propri, correlati a diritti del sindacato quale istituzione;
negano viceversa la capacità per il sindacato di essere parte in controversie aventi (come la presente, relativa all’orario di lavoro) natura individuale o di spiegarvi intervento adesivo, ove prive di valenza collettiva e la cui decisione -. coinvolga semplicemente l’Interpretazione del contratto collettivo.
In proposito va osservato che la vicenda oggetto di causa concerne la programmazione dello straordinario effettuata a partire dal giugno 1995 dal Centro di Produzione RAI di Torino, per la realizzazione della serie televisiva “La parola ai giurati”, attraverso la definizione di un orario di lavoro di 10 ore al giorno.
Trattasi peraltro, come emerge del resto dalla copiosa documentazione agli atti di causa, di determinazione aziendale contestata dall’assemblea generale dei dipendenti tenutasi il 7.6.1995, cui ha fatto seguito lo sciopero del 9.8.1985, un incontro tra le parti effettuato il 19.6.1995 su richiesta dalla R.S.A., il blocco degli straordinari da parte delle maestranze interessate (26.9.1995), l’invio egli autori dell’agitazione delle lettere aziendali di contestazione d’addebito (27.8), la richiesta dei sindacati di revocare le incolpazioni (28.8 e 9.10), il successivo ritiro di esse ad opera della convenuta (7.12).
Ci traviamo in tal modo in presenza di questioni individuali, destinate cioè ad interessare in primis le maestranze comandate ad effettuare lo straordinario programmato, me che si sono venute inserendo in un contesto di fatti che ne ha fatto emergere ed evidenziato la valenza collettiva, coinvolgendo la vicenda – come sviluppatasi – profili attinenti la legittimità dell’operato aziendale e la necessità o meno, in riferimento alle previsioni di legge e contratto, di un assenso preventivo delle parti sociali e della R.S,A.
II che legittima sicuramente l’intervento esplicato in via adesiva ai segretari territoriali delle OO.SS., giacché direttamente collegate alla rappresentanza sindacale aziendale e cioè al livello organizzativo che si è fatto promotore dell’iniziativa antagonistica promossa nei confronti del datore, nell’interesse del gruppo di prestatori coinvolti nella programmazione dell’orario.
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3. Sulla carenza di interesse ad agire.
lla soc. RAI eccepisce inoltre, sempre in via preliminare, la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti, atteso:
che i medesimi operano in questa sede in via di mero accertamento, pur lamentando la violazione di disposizioni dl legge e contratto e, pertanto, potendo avvalersi della più incisiva tutela di condanna;
che nella specie è inoltre assente un’obbiettiva incertezza in ordine alle portata delle clausole contrattuali richiamate nell’atto introduttivo della vertenza;
che tale situazione emerge in particolare dalla presa di posizione delle stesse OO.SS., quale riscontrabile nel comunicato SNATER 18.3.1996 (cfr. doc. n. 1 prod. p. conv.) nonché nel verbale d’accordo 15.3.1996 (V. doc. n. 2 prod. stessa p.).
Sul punto il pretore osserva quanto segue.
La giurisprudenza si è da tempo progressivamente orientata nel senso di identificare l’interesse ad agire del postulante nell’esigenza di superare una situazione di obbiettiva incertezza, in merito all’esistenza o alla portata di un obbligo giuridico, onde consentire il conseguimento di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. In tale quadro è stata quindi affermata la piena ammissibilità dell’azione di mero accertamento, da ritenersi esclusa solo ove si versi in ipotesi avente ad oggetto la ricostruzione di meri fatti o di semplici norme.
Ciò posto, si deve ritenere sussistente, nella specie, il requisito di cui all’art.100 c.p.c., considerato che sulla liceità dello straordinario programmato è insorta controversia tra i prestatori, la loro rappresentanza ed il datore di lavoro.
Né a conclusioni difformi può pervenirsi prendendo in esame la documentazione di cui sopra, richiamata dalla società convenuta. La portata dl essa va infatti apprezzata in sede di merito e non già trasferendo la relativa valutazione sul piano dell’indagine afferente la presenza o meno dell’interesse ad agire.
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4. Sul merito della vertenza.
Ritenuta, in base a quanto precede, l’infondatezza di tutte le questioni preliminari avanzate da parte convenuta in memoria, passiamo ora ad esaminare il merito della vertenza.
Le parti ricorrenti chiedono al giudice di accertare e dichiarare l’illegittimità dell’operato aziendale, per avere il Centro di produzione RAI di Torino programmato unilateralmente lo straordinario e cioè stabilito, dal giugno 1995 e per la realizzazione dalla serie televisiva “La parola ai giurati”, un orario di lavoro di 10 ore al giorno a carico delle maestranze ivi coinvolte.
E a fondamento della domanda invocano :
a) l’art.10, punto 3, e norme collegate, del vigente C.C.N.L. RAI;
b) l’art.5 del R.D.L. 15.3.1923 n. 692.
In ordine alla doglianza sub a) il pretore osserva quanto segue.
Il cit. punto 3 dell’art.10 grava il datore di lavoro, ove intenda distribuire l’orario di lavoro su sei giorni a settimana, anziché su cinque, “in relazione ad esigenze produttive predeterminabili in quanto connesse a specifiche produzioni previste dai piani di produzione”, dell’obbligo di preventiva comunicazione alle OO.SS., nei termini del Protocollo sulle relazioni industriali, RAI-sindacati, 2.3.1994 (cfr. doc. n.28 prod. p. att.), il quale prevede a sua volta, in materia di “articolazione degli orari di lavoro” (cfr. punto 3, lett. c), l’informativa ed il confronto con le rappresentanze sindacali aziendali, eventualmente assistite dalle strutture territoriali.
La “Nota a verbale” apposta in calce al cit. art.10, relativa alle ipotesi di “predeterminazione degli orari di lavoro connessi ad esigenze di produzione”, rimanda inoltre, attraverso il punto 6, all’art.3, c. 2°, n. 3, dell’Accordo interconfederale 18.4.1966, il quale impone l’esame preventivo tra direzione aziendale e Commissione interna (ora R.S.A.) delle determinazioni in tema di orario e loro variazione, “al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione”.
Ciò posto sotto il profilo giuridico – contrattuale, va osservato che nel caso in esame la convenuta ha sicuramente rispettato le menzionate previsioni negoziali, come del resto emerge dalla stessa mozione approvata dall’assemblea generale dei lavoratoti tenuta l’1.6.1995 (cfr. doc, n. 2 prod. p. att.).
La doglianza indicata sub a) va pertanto ritenuta priva di fondamento.
Passando quindi ed esaminare la questione sub b), il pretore osserva quanto segue.
L’art.5 del R.D.L 15.3.1923 n, 692 subordina la legittimità del ricorso datoriale al lavoro straordinario al preventivo “accordo tra le parti” del rapporto, il quale, a norma dell’art.9, c. 2°, e 8, c. 3°, del R.D. 10.9.1923 n.1965, può assumere la veste dell’accordo stipulato in sede sindacale, da comunicare peraltro al responsabile dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio, cui spetta se del caso di approvarlo e la cui decisione negativa in punto, che ne impedisce l’operatività, è soggetta a gravame di fronte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Trattasi di disposizione vincolistica, espressamente dichiarata inderogabile dall’art.8 del R.D.L. cit. e penalmente sanzionata (cfr. art.9 R.D.L cit.), la cui ratio è senza dubbio quella di attribuire alla contrattazione collettiva e all’autorità amministrava la funzione di “filtro” delle determinazioni aziendali afferenti orari di lavoro anomali e cioè destanti ad utilizzare il lavoro straordinario in modo non sporadico, sottoponendo a rigoroso controllo le sottostanti esigenze aziendali che lo hanno determinato.
In rapporto a ciò si è osservato:
che non è condivisibile “l’orientamento lassista della dottrina e della prassi amministrativa, in assenza di qualsivoglia intervento repressivo da parte della magistratura penale, [destinato] a snaturare la norma con l’interpretazione estensiva del requisito dell’ “accordo tra le parti”, elevando di fatto di due ore al giorno e di dodici ore alla settimana il limite massimo d’orario “nomale”, e svuotando di ogni significato la procedura di controllo amministrativo sugli accordi collettivi”: ne è ammissibile “l’interpretazione meno rigorosa [della norma], nel senso dell’ammissibilità del lavoro straordinario previsto genericamente nel contratto collettivo nazionale, od anche soltanto in accordo individuale”;
Che “l’intendimento … del legislatore ed il significato obiettivo … della norma […] impongono di considerare come valido ‘accordo tra le parti’ in materia di lavoro straordinario soltanto l’accordo collettivo stipulato di volta in volta in riferimento a ciascun caso concreto, accordo che le norme regolamentari sottopongono ad una particolare procedura di controllo in sede amministrativa”; impongono cioè “di attribuire all’autonomia collettiva la funzione di determinare caso per caso, in relazione a specifiche congiunture settoriali o aziendali, il migliore contemperamento tra l’interesse dell’impresa e gli interessi individuali o collettivi”;
che “lo straordinario, anche nei settori diversi da quello industriale [in cui opera la specifica previsione ex art.5-bis R.D.L. cit.], deve necessariamente essere caratterizzato dai requisiti della temporaneità, della saltuarietà e dell’occasionalità, e ciò in conformità con un complessivo regime legale di tipo vincolistico che, nel conflitto fra l’interesse dell’imprenditore all’uso elastico della forza lavoro e quello del lavoratore alla salute e all’integrità fisica, ritiene, comunque, pozione la tutela di quest’ultimo interesse”.
L’interpretazione dell’art.5 del R.D.L. n, 692/23 ora delineata appare del resto oggi particolarmente doverosa, tenuto conto – quale parametro interpretativo del diritto interno, vincolante l’autorità giurisdizionale nazionale, al sensi degli artt.5 e 189, c. 3°, det Trattato CEE – della Direttiva comunitaria 23.11.1983 n. 93/104 del Consiglio CEE, concernente taluni aspetti dell’orario di lavoro, la quale stabilisce;
che “in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”, “la durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni” non deve superare “48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario” (art.6, punto 2);
che gli Stati membri possono prevedere, per l’applicazione di tale limite di durata massima settimanale dell’orarlo di lavoro, “un periodo di riferimento non superiore a quattro mesi” (art.16, punto 2);
che tale periodo può essere elevato eccezionalmente a sei mesi, per determinate attività lavorative (art.17);
che i limiti orari possono essere derogati solo su “consenso del lavoratore”, il quale deve essere libero di restarlo o meno, senza essere esposto, in caso di rifiuto, a pregiudizi di sorta (art.18, punto 1, b, i).
Ciò posto, va osservato che la formula utilizzata dall’art.10 del contratto RAI (punto 3 e relativa nota a verbale) non assolve alla funzione di determinare caso per caso, in relazione a specifiche congiunture settoriali o aziendali, il migliore contemperamento tra l’interesse dell’impresa e gli interessi individuali o collettivi; essa comporta invece l’eliminazione da parte delle OO.SS., di un effettivo controllo sull’operato del datore in tema di orario, cui anzi attribuisce il potere di organizzarsi in modo da creare sempre o tendenzialmente la necessità di un superlavoro per le proprie produzioni e, con esso, la giustificazione dello straordinario programmato.
Né dicasi che, con la pattuizione in oggetto, spetterebbe comunque al giudice il compito di verificare, nel caso concreto, la sussistenza di “situazioni predeterminabili” e la presenza di “specifiche produzioni previste dai piani di produzione”.
Anche se si volesse tralasciare l’assoluta vacuità ed evanescenza di tali formule, che mal si prestano ad essere utilizzate quali parametri di riferimento per il i sindacato giurisdizionale ed il riscontro di legittimità, rimarrebbe comunque il fatto che il controllo previsto e voluto dal R.D.L., n. 692/23 deve svolgersi ex ante e pertanto nulla ha a che vedere con quello giudiziario, che invece opera necessariamente a posteriori.
Le pattuizione RAI contrasta pertanto con le inderogabili previsioni legali sopra richiamate, onde va dichiarata nulla ex art.1418 e 1419 c.c.
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6. Conclusione.
Alla luce di quanto precede, la domanda proposta dai ricorrenti BERTINO e PUNZI, entrambi pacificamente impegnati nelle lavorazioni oggetto di causa e nello straordinario contestato, vanno accolte.
Risulta infatti accertata l’illegittimità dell’operato aziendale, per avere il Centro di produzione RAI di Torino programmato lo straordinario dello maestranze impegnate nella serie televisiva “La parola ai giurati” al di fuori delle condizioni di legge e, in particolare, sulla base di una previsione negoziale generica e destinata sostanzialmente ad eludere ogni forma di controllo legalmente dovuto; previsione comunque mal comunicata all’autorità amministrava e priva pertanto dell’approvazione di essa, indispensabile ai fini dell’efficacia.
Va in pari tempo accolta la domanda proposta collegialmente dalla R.S.A., avendo essa titolo, in linea generale e di principio, per assumere la rappresentanza degli interessi del gruppo di prestatori impegnati nella citata sede televisiva, i quali si sono opposti alla predeterminazione datoriale dello straordinario; e avendo comunque assunto nella vicenda, come del resto emerge dalla documentazione agli atti della causa, la funzione di tutela dei diritti negati di tali lavoratori.
Non può viceversa trovare accoglimento la domanda proposta (nella forma dell’intervento adesivo rispetto alle altrui ragioni) dai segretari locali delle OO.SS. firmatarie in sede nazionale del punto 3 e della nota a verbale dell’art.10 del vigente C.C.N.L. RAI. Trattasi infatti di richiesta inammissibile, collocandosi tale parte su versante antitetico rispetto a quello in cui si pone l’istanza (e relativa ricostruzione dei profili di fatto e giuridici della vertenza) proveniente dai lavoratori e dalla R.S.A.
Le spese di lite vengono integralmente compensata tra tutte le parte del giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda esaminata.
P. Q. M.
IL PRETORE DI TORINO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Visto l’art.428 c.p.c.;
RIGETTA la domanda proposta dai segretari territoriali di FILIS-CGIL, SNATER e UILSIC;
in accoglimento della domanda proposta da tutte le restanti parti e nei sensi di cui in motivazione, DICHIARA illegittimo l’operato della convenuta nella vicenda oggetto di causa;
DICHIARA compensate le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Torino, 12 settembre 1996.
IL PRETORE
Dott. Vincenzo CIOCCHETTI