Verbale di accordo del 28 giugno 2001
Le parti in coerenza con le previsioni dell’accordo di rinnovo del CCL “Quadri e Impiegati ed Operai” del 8 giugno 2000/14 maggio 2001 e dell’accordo del 24 maggio 2001 convengono che:
- l’efficacia temporale del predetto CCL decorrerà dal 1 luglio 2001 ferma restando la scadenza, per la parte retributiva, alla data del 31 dicembre 2001 e, per la parte normativa , alla data del 31/12/2003;
- l’Azienda provvederà a corrispondere, a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 14 maggio 2001, con le competenze di luglio 2001 una somma complessiva- comprensiva dell’anticipazione dei benefici economici derivanti dall’applicazione del nuovo CCL prevista dall’Accordo del 24 maggio 2001, fatta eccezione per l’una tantum e e per la quota di integrazione del premio di risultato -definita come di seguito esposto.
- Il periodo di riferimento per il calcolo della citata somma complessiva è 1/7/2000- 30/6/2001.
- Parte fissa della retribuzione: si provvederà al calcolo per matricola dell’aumento dei minimi, ivi compresa l’incidenza sugli aumenti periodici di anzianità e sulle indennità fisse tenendo conto degli effettivi inquadramenti.
- Parte variabile della retribuzione : si provvederà al calcolo per matricola dell’incidenza media percentuale delle voci variabili sulla retribuzione annua lorda , relativa al periodo 1/6/2000-31/5/2001, e si applicherà la medesima percentuale all’importo di cui all’alinea precedente.
Si conviene che ai fini della determinazione della predetta somma verrà applicata la normativa di cui al CCL 6/4/1995
Le parti, richiamato lo spirito delle previsioni dell’ipotesi di accordo dell’ 8 giugno 2000 successivamente ad una ulteriore fase di confronto inerente l’applicazione della stessa, hanno convenuto come segue:
- per tutto il personale a cui viene applicata l’indennità mancata limitazione orario di lavoro, la rilevazione dell’orario ordinario e delle eventuali eccedenze verrà effettuata su base settimanale;
- tenuto conto della previsione, in sede contrattuale, di un regime unitario per il personale operante in produzione, reaizzato attraverso l’indennità mancata limitazione orario di lavoro, le parti si impegnano ad indivuidare per il predetto personale, entro il 31/12/2001, un sistema unificato di remunerazione delle maggiorazioni: in relazione a quanto precede, fino alla definizione della nuova normativa sule maggiorazioni, al personale precedentemente regolamentato dall’art. 12 lettera a del CCL 6/4/1995 verrà mantenuto, nella base di calcolo delle citate maggiorazioni, il 25% di stipendio e contingenza:
- l’indennità mancata limitazione orario di lavoro (indennità dell’8% di stipendio e contingenza) tenuto conto delle modalità operative con cui si svolge il lavoro, si applica anche agli impiegati inquadrati nell’ambito delle segreterie di redazione delle redazioni regionali del TG3;
Al presente accordo si allegano le “Note Operative per gli Uffici del Personale” esaminate congiuntamente delle parti
Lettera 1
Con riferimento al personale appartenente al profilo dell’operatore di ripresa, l’Azienda pur ribadendo che tale qualificasarà oggetto di trattativa nella fase di completamento del nuovo sistema di inquadramento, impostato con l’Ipotesi di accordo dell’ 8 giugno 2000, conviene con il Sindacato sulla impostazione di fondo che vede il Direttore della fotografia, sviluppo naturale della professionalità dell’operatore di ripresa, come profilo a se stante e che, conseguentemente porta allo stato ad individuare l’operatore di ripresa di livello 2 come livello apicale del profilo di appartenenza.
Lettera 2
Con riferimento alla somma di cui al punto 2 dell’accordo del 28 giugno 2001 l’Azienda conferma che detta somma è totalmente esclusa dalla contribuzione per la previdenza integrativa e per quanto attiene la parte variabile della retribuzione è anche esclusa dal computo per il trattamento di fine rapporto.