Sentenza comportamento antisindacale contro RAI a favore di SLAI-Cobas per aver impedito lo svolgimento delle elezioni delle RSU

Sentenza Milano 26 novembre 1997

 

Il pretore

Letti gli atti e sciogliendo la riserva, rileva:

1) il Sindacato ricorrente lamenta come antisindacale il fatto che la RAI non abbia riconosciuto il suo diritto ad indire le elezioni della RSU, messo a disposizione apposito albo ove affiggere la comunicazione del 22.5.97 di indizione delle medesime elezioni, né un locale per la commissione elettorale, né l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto. Con tale condotta la Rai avrebbe frapposto ostacoli all’indizione e allo svolgimento delle elezioni per la costituzione delle RSU presso la sede produttiva di Milano.

La Rai sostiene che il Sindacato ricorrente non ha legittimazione attiva; che l’accordo interconfederale 20.12.93, sul quale si fonderebbe la pretesa del Sindacato stesso, non può essere applicato direttamente, dato che necessita di armonizzazione con il CCNL vigente; che ciò è in via di conseguimento mediante incontri volti a stipulare accordi con gli altri sindacati firmatari del CCNL; che, per non rendersi inadempiente nei confronti di questi ultimi, la RAI non può che attendere l’esito di tali incontri ed accordi; che dunque il suo comportamento di diniego è necessario in questo quadro di relazioni sindacali e che perciò non vi è intento antisindacale nella sua condotta.

2) Innanzitutto va riaffermata la legittimazione attiva del Sindacato ricorrente. In proposito il pretore, dato ormai per notorio, e comunque incontestato, il fatto della diffusione sul territorio nazionale dello SLAI-Cobas nei termini di cui alle pagg. 9 – 11 del ricorso, ritiene sufficiente confermare qui la sua adesione alle innumerevoli pronunzie di questa Pretura e del Tribunale di Milano che hanno riconosciuto nello SLAI-Cobas di Milano un organismo locale di associazione sindacale nazionale, dato che esso ha sul territorio nazionale una significativa presenza, che è indice di garanzia del superamento di interessi particolari e locali (Trib. Milano 11.3.94, giurisprudenza di questa Pretura e delle innumerevoli altre citate a pag. 12 del ricorso). Di conseguenza esso può domandare la tutela di cui all’art.28 SL.

3) Lo SLAI fonda la sua pretesa sul dettato dell’accordo interconfederale 20.12.93 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie. Esso assume la disciplina generale in materia di Rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993. Al punto 1 stabilisce che, per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, oltre alle associazioni firmatarie del detto protocollo, hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nell’unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione di liste sindacali ai sensi del punto 4, Parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo. L’iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali individuate, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo (o in caso di oggettive difficoltà, anche dopo).

4) Sono dunque legittimate ad indire le elezioni: a) le associazioni sindacali firmatarie del protocollo 23.7.93; b) quelle firmatarie del CCNL applicato presso l’unità produttiva di Milano della RAI; c) quelle abilitate alla presentazione di liste ai sensi del punto 4, parte seconda, che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto dell’accordo 20.12.93 (è il caso dello SLAI).

Non vi è discussione in causa sul fatto che lo SLAI abbia tutti i requisiti per indire le elezioni (salvo la questione sul nuovo art.19 SL, su cui infra). Infatti il Sindacato ricorrente ha aderito esplicitamente al contenuto dell’accordo interconfederale 20.12.93, compreso il principio dell’invarianza dei costi, ed ha soddisfatto i requisiti del punto 4 della Parte seconda dell’accordo in parola, avendo raccolto le firme di 130 lavoratori aventi diritto al voto, che gli permettono di superare la soglia del 5% ivi richiesta.

Terminata la raccolta delle firme, con comunicazione 22.5.97 (doc. 11 ricorrente) i sigg.ri Granillo e Milani, rispettivamente coordinatori nazionale e provinciale dello SLAI-Cobas, documentando il possesso dei suddetti requisiti e adempiendo a tutte le condizioni di cui all’accordo cit., hanno formalmente indetto le elezioni per la costituzione delle RSU presso la sede di Milano, designando il sig. Villa quale membro della commissione elettorale, chiedendo alle altre OO.SS. di indicare i loro membri e alla RAI di fornire albo, elenco dei dipendenti e quant’altro necessario al corretto svolgimento delle operazioni elettorali. Ma la RAI ha negato la sussistenza del diritto che lo SLAI ha inteso esercitare, ha rifiutato ogni collaborazione e le elezioni, a tutt’oggi, non si sono potute tenere.

5) Si deve quindi esaminare se siano fondate le obiezioni della RAI all’esistenza del diritto di indire le elezioni da parte del ricorrente.

La sua difesa si basa sul fatto che nel CCNL 8.3.94 le parti, nel recepire l’accordo interconfederale raggiunto il 20.12.93 per la costituzione delle RSU, hanno deciso l’istituzione di gruppi di lavoro per l’armonizzazione dei CCNL con detto accordo e la definizione, nel rispetto dell’invarianza dei costi prevista dall’Art.1, del numero dei componenti della RSU in relazione agli accordi e assetti aziendali in atto. Sono poi seguiti fra RAI, Intersind e le OO.SS. SLC-CGIL, FIS_CISL e UILSIC-UIL, accordi (5.4.97), incontri (10.7.97) e altri accordi (19.11.97), sempre in preparazione e in vista di una definitiva soluzione sul modo di dare applicazione all’art.1 in questione. Ma nulla di concreto è stato ancora concluso. E, quindi, argomenta la RAI, non è ancora possibile procedere alle elezioni, anche per non essa inadempiente verso i tre sindacati sopra nominati.

6) Il Pretore non condivide tale impostazione difensiva. Infatti, nulla sembra frapporsi all’esercizio del diritto di indire le elezioni da parte dello SLAI. Tale diritto è attribuito direttamente dall’accordo interconfederale 20.12.93 anche in via disgiuntiva (congiuntamente o disgiuntamente) al sindacato ricorrente. Lo stesso accordo detta anche le regole del tutto sufficienti per procedere alle elezioni, disciplinando nella Parte prima la composizione, il numero dei componenti della RSU in proporzione al numero dei lavoratori (nel caso de quo: 3 componenti ogni 300 o frazione di dipendenti) e nella Parte seconda dettando una minuziosa, articolatissima ed esauriente Disciplina della elezione della Rappresentanza sindacale Unitaria. Non si vede dunque che cos’altro manchi per poter procedere alle operazioni elettorali.

L’armonizzazione cui si appella la RAI riguarderà i suoi problemi di rapporto con i tre sindacati sopra citati (per es. punto 4 Parte prima, a proposito delle fatte salve condizioni di miglior favore già previste… dal CCNL etc. in materia di numero de dirigenti della R.S.A. diritti, permessi e libertà sindacali… anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della RSU). Ma non si vede perché, una volta che il diritto perfetto di indire le elezioni è attribuito anche allo SLAI, questo sindacato debba vedere ostacolato l’esercizio di tale suo autonomo diritto dal fatto che la RAI tarda a mettersi d’accordo con altri soggetti sindacali, con i quali lo SLAI non ha a che fare e non ha obbligo di coordinarsi (il diritto gli è attribuito anche disgiuntamente). Essa non può quindi frapporre quelle che il sindacato SNATER ha definito “dilazioni confederali” (Verbale di incontro con Intersind del 24.10.97, nel quale pure SNATER lamenta che non si facciano le elezioni) ad impedire la elezione della RSU nella propria unità produttiva di Milano.

Di conseguenza deve essere considerato di ostacolo all’esercizio della attività sindacale il fatto che la convenuta rifiuti di adempiere agli obblighi che, di fronte all’inizio di procedura elettorale già avviato dallo SLAI, su di lei incombono ai sensi dell’articolato disposto di cui all’accordo interconfederale 20.12.93 più volte citato.

Dal punto di vista obbiettivo il rifiuto di porre a disposizione gli elenchi dei dipendenti, albo e locali costituisce un palese impedimento per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Dal punto di vista soggettivo è sufficiente la consapevolezza di tale condotta e del suo effetto ostativo nei confronti delle stesse operazioni elettorali legittimamente volute e decise dallo SLAI. Infatti l’intento antisindacale e l’illegittimo diniego di diritti non vengono meno nel caso in cui la datrice scelga di mettersi in conflitto con uno o più sindacati per il fatto nella dialettica delle relazioni sindacali preferisce coltivare un interminabile dialogo su questioni aperte (dal 1993 sono passati quattro anni e dal 1994 tre) con altre organizzazioni sindacali. Sono, queste, scelte aziendali insindacabili, ma che certo non possono andare a detrimento de diritti perfetti, esercitabili disgiuntamente da altri interlocutori.

E’ il caso di rilevare anche che sembra coerente con un atteggiamento antisindacale della RAI (al di là della sorta di “stato di necessità” da esse infondamentalmente invocato) anche l’argomento difensivo secondo il quale lo SLAI, dopo la riforma referendaria dell’art.19 SL, addirittura non sarebbe nemmeno legittimato a partecipare alle elezioni. Il che è smentito dal tenore dell’accordo interconfederale e dai requisiti che ivi sono domandati alle associazioni sindacali per la partecipazione alle elezioni, ed in particolare quello della effettiva rappresentatività con il raggiungimento della soglia del 5% degli aventi diritto al voto. Il che pare proprio in armonia con la ratio sia del nuovo che del vecchio art.19 SL, ispirato appunto al criterio della effettiva rappresentatività, qui innegabili per lo SLAI, di una certa associazione sindacale.

Anche la sentenza n. 30/90 della Corte Costituzionale citata dalla RAI sembra avvalorare la tesi qui esposta, dato che in essa la Corte ha escluso l’accesso ai diritti di cui all’art. SL in via pattizia, sostanzialmente per evitare che attraverso il patto si eludesse una soglia minima di rappresentatività.

7) In conclusione, il Pretore ritiene antisindacale la condotta della RAI consistente nel rifiuto di collaborare alla procedura elettorale avviata dal ricorrente SLAI-COBAS. E’ necessario quindi rimuovere gli effetti di tale condotta, ordinando, come da dispositivo, alla RAI di mettere a disposizione l’albo, fornire il numero dei dipendenti e l’elenco degli aventi diritto al voto, nonché un locale idoneo e quant’altro necessario, il tutto come domandato. Deve essere pure accolta la richiesta di affissione di questo decreto nelle bacheche e albi aziendali, perché è indubitabile che il lungo tempo trascorso senza che le elezioni siano avvenute, dopo che il problema era già stato sollevato più volte anche in mozioni votate dall’assemblea dei lavoratori RAI, costituisce una lesione dell’immagine dello SLAI, i cui aderenti le hanno richieste almeno dal febbraio 1996. La pubblicazione ripara anche il fatto che lo SLAI appaia come corresponsabile delle dilazioni cui invece ha inteso opporsi.

Accolto il ricorso, le spese, liquidate da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Il pretore di Milano in funzione di Giudice del Lavoro

a) dichiara antisindacale la condotta posta in essere dalla RAI-Radiotelevisione Italiana Spa consistente nel mancato riconoscimento del diritto del sindacato SLAI-Cobas ad indire le elezioni della RSU e nel non aver messo a disposizione del medesimo sindacato l’albo, l’elenco dei dipendenti e il locale necessari per lo svolgimento delle elezioni;

b) al fine della rimozione degli effetti di detta condotta antisindacale, ordina alla RAI-Radiotelevisione Italiana Spa in persona del legale rappresentante pro tempore di mettere a disposizione del sindacato SLAI-Cobas un albo ove affiggere la comunicazione di indizione delle elezioni della RSU, di dare formale comunicazione del numero dei dipendenti presso la sede di Milano, di fornire alla Commissione Elettorale idoneo locale con mobilio e strumenti necessari per le operazioni elettorali, nonché elenco completi dei dipendenti aventi diritto al voto e quant’altro necessario allo svolgimento del procedimento elettorale;

c) ordina alla RAI-Radiotelevisione Italiana Spa di affiggere copia del dispositivo di questo decreto nelle bacheche e negli albi aziendali per la durata di giorni dieci dalla notifica;

d) condanna la convenuta RAI-Radiotelevisione Italiana Spa al pagamento delle spese di causa liquidate in L.100.000 per spese, L.400.000 per diritti, L.3.000.00 per onorari;

e) dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.

Milano, 26 novembre 1997

Il pretore
(dr. Giampaolo Muntoni)