Decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1998

Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, nonché di sostegno al reddito

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per regolare la materia degli adempimenti dei datori di lavoro di cui all’articolo 5- bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, inerenti gli obblighi di comunicazione del superamento dell’orario normale di lavoro, in attesa della definizione di un compiuto intervento normativo in materia;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di sostegno al reddito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legge:

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario)

1. Nel periodo dal 19 luglio 1998 al 30 settembre 1998 continuano a trovare applicazione, in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 5- bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2.

(Misure di sostegno al reddito)

1. Sono prorogati per ulteriori sei mesi, a decorrere dalle rispettive scadenze, anche in deroga alla normativa vigente in materia, su richiesta delle aziende, i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) , del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. La predetta misura può essere concessa nel limite massimo di lire 1.300.000.000 ed il relativo onere é posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 27 luglio 1998.

SCÁLFARO
 

PRODI – TREU – CIAMPI

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