COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 03/130 Orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario
(Seduta del 11.9.2003)
LA COMMISSIONE
adotta all’unanimità la seguente delibera di indirizzo
PREMESSO
1. che secondo il costante orientamento della Commissione di Garanzia l’astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero;
2. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, con l’indicazione altresì del termine di durata dell’astensione stessa, nei seguenti accordi:
a) Accordo del 1 ‘ marzo 2001 riguardante il settore dei servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività: Art. 11 – Astensione collettiva dal lavoro straordinario. ‘Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme del presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni ‘singola astensione collettiva dal lavoro straordinario”.
b) Accordo del 15 gennaio 2002 riguardante i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi: Art. 10 – Astensione collettiva dal lavoro straordinario. ‘Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario”.
c) Accordo del 18 giugno 2001 riguardante i servizi pubblici essenziali svolti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario: Art. 13 – Astensione collettiva dal lavoro straordinario. ‘Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 7) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario’.
d) Accordo del 23 gennaio 2001 riguardante il settore del credito ABI; Art. 8 – ‘Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con delibere e gli orientamenti della Commissione di garanzia”, così come interpretato nelle delibere della Commissione di Garanzia 01/60 e 02/35, ai sensi delle quali ‘ciascuna azione di sciopero deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale ad esempio i 30 giorni”;
e) Accordo del 27 febbraio 2001 riguardante il settore del credito FEDERCASSE; Art. 8 – ‘Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con le delibere e gli orientamenti della Commissione di Garanzia ‘, così come interpretato nelle delibere della Commissione di Garanzia 01/60 e 02/35, ai sensi delle quali ‘ciascuna azione di sciopero deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale ad esempio i 30 giorni’ ;
3. tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, con l’indicazione altresì del termine di durata dell’astensione stessa, nelle seguenti provvisorie regolamentazioni:
a) Regolamentazione provvisoria del 25 luglio 2002 riguardante il settore delle telecomunicazioni: Art. 12 – Altre forme di azione di sciopero: ‘La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti.
Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, supplementare e dalla reperibilità, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima la quale non può essere superiore ad un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all’intervallo, regolato all’art. 6) della presente regolamentazione e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione di sciopero e la proclamazione della successiva.
Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000’;
b) Regolamentazione provvisoria del 7 marzo 2002 riguardante il settore del servizio postale: 10. Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale: ‘La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti. Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima, la quale non può essere superiore a un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all’intervallo, regolato dal punto 4 della presente proposta e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione e la proclamazione della successiva’;
4. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, senza, tuttavia, l’indicazione del termine di durata dell’astensione stessa, nei seguenti accordi:
a) Accordo del 18 aprile 2001 (testo coordinato), riguardante il settore del trasporto ferroviario: Art. 3. Norme generali ‘Lo sciopero consiste: (…) – nell’astensione collettiva dalle prestazioni straordinarie ‘;
b) Accordo del 1° agosto 2000, e successive modifiche, riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo Tirrenia : ‘Sono considerati scioperi e pertanto rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/1990, così come più volte deliberato dalla Commissione di Garanzia, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie nonché i ritardi in partenza delle navi”;
c) Accordo del 22 novembre 2001 riguardante il personale tecnico e amministrativo della RAI – Art. 3. lett. c): Modalità di Proclamazione e Preavviso minimo ‘La proclamazione dovrà essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni potrà avere ad oggetto un singola azione di sciopero, compresa l’astensione dalle prestazioni accessorie e/o complementari (intendendosi per esse, ai fini del presente accordo, le prestazioni di lavoro supplementare, straordinario e la reperibilità) ‘;
5. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, senza, tuttavia, l’indicazione del termine di durata dell’astensione stessa, nella seguente regolamentazione provvisoria:
a) Regolamentazione provvisoria del 4 ottobre 2001 riguardante il settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale; 11. Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale: ‘La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti ‘.
RILEVATO
Invece, che nei seguenti accordi e regolamentazioni provvisorie la questione non è espressamente regolata:
1) Accordo del 1° giugno 2000 riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo FS;
2) Accordo del 26 ottobre 2000 riguardante il personale della Banca d’Italia;
3) Accordo del 3 novembre 2000 riguardante il personale dell’Ufficio Italiano Cambi;
4) Accordo del 4 dicembre 2000 riguardante i giornalisti RAI;
5) Accordo dei 20 settembre 2001 riguardante il personale del comparto del servizio sanitario nazionale;
6) Accordo del 25 settembre 2001 riguardante l’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa
7) Accordo del 26 settembre 2001 riguardante (area della dirigenza medica e veterinaria;
8) Codice di autoregolamentazione nel settore della medicina generale
9) Accordo del 13 marzo 2002 riguardante il personale non dirigente del Comparto Enti Pubblici non economici;
10) Accordo del 7 maggio 2002 riguardante personale dirigenziale Comparto Regioni e Autonomie Locali;
11) Accordo del 19 settembre 2002 riguardante il personale non dirigente Comparto Regioni e Autonomie Locali;
12) Regolamentazione provvisoria del 16 luglio 2001 riguardante il settore del trasporto aereo;
13) Regolamentazione provvisoria del 31 gennaio 2002 riguardante il settore del trasporto locale
RITENUTO OPPORTUNO
predeterminare in linea generale, per assicurare certezza ai rapporti nei settori in cui manchino previsioni in tal senso, le regole applicabili alle astensioni dal lavoro straordinario nonché il periodo oltre il quale la durata dell’astensione dal lavoro straordinario debba essere considerata abnorme e, dunque, elusiva dell’obbligo legale di predeterminazione della durata, in attesa di una eventuale più generale revisione di accordi e regolamentazioni provvisorie;
ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERA DI INDIRIZZO
1. L’astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod;
2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione;
3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell’obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni;
4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni. dopo l’effettuazione del primo;
5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione condelibera 03/35 del 20.02.03;
6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo straordinario.
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti interessate