Il lavoro straordinario
É legge il decreto sul lavoro straordinario (DL 335/98)
II 26/11/98. Anche dal Senato e' arrivato il via libera alla fiducia sul decreto straordinari. L'aula di palazzo Madama ha approvato definitivamente il provvedimento con 170 sì, 42 contrari e un astenuto.
La legge è un ponte verso due questioni: l'applicazione della direttiva europea sull'orario di lavoro e la discussione del disegno di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro.
E' una norma di transizione che dà riferimenti precisi sulla disciplina dello straordinario contenuta nell'art.13 del "pacchetto Treu" (Legge 196/97) che porta a 40 ore l'orario legale. Si era creata una situazione per cui si aveva da un lato un tetto formale di 40 ore, dall'altro, un tetto legale (fissato da una legge del 1923) che, solo dopo le 48 ore, prevedeva una "comunicazione" obbligatoria agli uffici del lavoro (la trasgressione era sanzionabile) Ora, con la nuova legge l'obbligo di "comunicazione" dell'azienda all'Ispettorato scatta a partire dal raggiungimento delle 45 ore e deve essere effettuato entro le 24 ore. Per le imprese con orari plurisettimanali sarà invece un decreto ministeriale a dettare termini per la "comunicazione".
Dal punto di vista del rapporto di lavoro, la legge conferma quanto previsto dai contratti nazionali, mentre, in assenza di contrattazione collettiva la nuova normativa fissa i tetti per il ricorso al lavoro straordinario in 250 ore annue e 80 trimestrali.
Alcuni punti del decreto |
I tetti del ricorso allo straordinario sono fissati in 250 ore medie annue 80 ore trimestrali |
In assenza di contrattazione il ricorso allo straordinario prevede l'accordo tra lavoratore e datore di lavoro entro i tetti massimi stabiliti |
L'obbligo di comunicazione dell'impresa scatta a partire dalla 45esima ora e non più dalla 48esima |
La comunicazione deve essere effettuata entro le 24 ore dall'inizio della prestazione straordinaria |
Per le imprese con orari plurisettimanali. sarà un decreto ministeriale a dettare termini e modalità per la comunicazione |
In caso di violazione sono previste sanzioni amministrative |
In Europa
Regolamentazione del lavoro straordinario |
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Definizione | Procedura | Maggiorazione | Riposo Compensativo | |
Italia | I tetti del ricorso allo straordinario sono fissati in 250 ore medie annue e 80 ore trimestrali (previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro): in assenza di contratti collettivi nazionali devono essere rispettati i tetti stabiliti nei contratti nazionali. | Legge. L'obbligo di comunicazione dell'impresa scatta a partire dalla 45esima ora e non più dalla 48esima. Deve essere effettuato entro le 24 ore. Per le imprese con orari plurisettimanali sarà un decreto ministeriale a dettare modalità per la comunicazione |
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Nessuna Regola |
Francia | Legge. Oltre le 39h/sett. (salvo in caso di flessibilità per Contratto o Accordo aziendale) | Oltre le 94h/anno necessita di autorizzazione dell'Ispettorato + Accordo CE |
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Germania | Oltre la durata giornaliera e settimanale | Accordo con Consiglio d'Azienda, Autorizzazione pubblica per deroghe e limiti |
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Regno Unito | Oltre la durata giornaliera aziendale | Decisione aziendale, eventuale comunicazione dei motivi alle rappresentanze sindacali |
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Solo per lavoro durante le festività |
Spagna | Secondo i contratti collettivi | Informazione al Sindacato, autorizzazione del Ministero del lavoro per superare le 80h/anno | Determinata dai contratti collettivi, quindi variabile | Oltre le 80h/anno, salvo diverse disposizioni contrattuali |
Polonia |
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Possibile | ||
Olanda | Legge. Oltre orario standard | Decisione aziendale, eventuale consultazione del Consiglio d'Azienda |
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Possibile contrattualmente |
USA | Legge. Oltre le 40h/sett. | 50% |