- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la direttiva 97/81/CE, del Consiglio del 15 dicembre
1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal
CEEP e dalla CES;
- Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare
l'articolo 2 e l'allegato A;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 gennaio 2000;
- Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per le pari opportunità e per la funzione pubblica;
(nota)
- E m a n a
il seguente decreto legislativo:
- Art. 1. -
Definizioni
1. Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo
parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 13, comma 1,
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario
normale fissato dai contratti collettivi applicati;
b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale,
cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella
lettera a);
c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui
la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale
giornaliero di lavoro;
d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in
relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno,
ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative
svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
ed entro il limite del tempo pieno.
3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente
più
rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i
contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui
all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, con
l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo
nazionale applicato, possono consentire che il rapporto di lavoro a tempo parziale si
svolga secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d) del
comma 2, provvedendo a determinare le modalità temporali di svolgimento della specifica
prestazione lavorativa ad orario ridotto, nonché le eventuali implicazioni di carattere
retributivo della stessa.
4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive
modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei
commi 2 e 3.
(nota)
Art. 2.
-
Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale 1.
- Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in
forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1.
- Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione
dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione
dello stesso.
- Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro è
altresì
tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza
annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il
ricorso al lavoro supplementare.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata
della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
- Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui
all'articolo 3, comma 7.
Art. 3.
- Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche
1. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni
supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.
2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, che
il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:
a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno; ove
la determinazione è effettuata in sede di contratto collettivo territoriale o aziendale
è comunque rispettato il limite stabilito dal contratto collettivo nazionale;
b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata
lavorativa;
c) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di chiedere
ad un
lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.
In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo restando quanto
previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nella misura massima
del 10 per cento della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi
non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.
3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il
consenso del lavoratore interessato.
- L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione
disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, salva la
facoltà
per i contratti collettivi di cui al comma 2 di applicare una percentuale di maggiorazione
sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro
supplementare.
- In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo
4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire
che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti
retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante
l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola
ora di lavoro supplementare.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento
di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di
attività
lavorativa.
- A tali prestazioni si applica la disciplina legale e
contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di
lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno
- . Salva diversa previsione dei contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla legge 27 novembre
1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione
lavorativa a tempo parziale.
6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai
sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione del 50 per cento
sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta.
- I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3,
possono elevare la misura della maggiorazione; essi possono altresì stabilire criteri e
modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il
diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro
supplementare svolto in via non meramente occasionale.
7. Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell'orario
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti collettivi, di
cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la
facoltà
di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della
prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il
datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente
concordata col lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore
un preavviso di almeno dieci giorni.
- Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai
sensi del comma 7 comporta altresì in favore del lavoratore il diritto ad una
maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata da
contratti collettivi di cui ai medesimo comma 7.
9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del
comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto
scritto, anche contestuale al contratto di lavoro.
- Nel patto è fatta espressa menzione della data di
stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al comma 10, delle
modalità di
esercizio della stessa, nonché di quanto previsto dal comma 11.
10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore
potrà denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l'indicazione di
una delle seguenti documentate ragioni:
- a) esigenze di carattere familiare;
- b) esigenze di tutela della salute certificate dal
competente Servizio sanitario pubblico;
- c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa
subordinata o autonoma.
- La denuncia in forma scritta, potrà essere effettuata
quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e
dovrà
essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro.
- I contratti collettivi di cui al comma 7 determinano i
criteri e le modalità per l'esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di
esigenze di studio o di formazione e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni
obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9.
- Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.
11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e
l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al comma 10 non
possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del datore di
lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente
concordata ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
- Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento
del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto
in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo
parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo.
13. L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo
svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui al comma 7, sono ammessi
esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale, sia stipulato a tempo
indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle previste
dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
- I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3,
applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere lo
svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad
altre ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite dalla legislazione vigente.
14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attività di mediazione fra
domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad
offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai
commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente alla stipulazione del contratto di
lavoro.
- Per i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione
costituisce comportamento valutabile ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma
12, lettera b), del medesimo articolo 10.
15. Ferma restando l'applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 3, le
clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di
lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque per un
periodo non superiore ad un anno.
(nota)
Art. 4. -
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti
dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un
trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi
per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione
stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per il solo motivo di
lavorare a tempo parziale.
2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo
pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria;
la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione
obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del
posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali;
l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di
lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze
indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali,
ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere a
modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di
lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale;
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della
ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo
della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo della
retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul
lavoro, malattia professionale e maternità.
Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti
collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai
lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere
variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale.
(nota)
Art. 5.
-
Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale
in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
- Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto
su richiesta del lavoratore con l'assistenza di un componente della rappresentanza
sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza
sindacale aziendale nell'unità produttiva, convalidato dalla direzione provinciale del
lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
- Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla
trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a
riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in
attività presso unità produttive site entro 100 km dall'unità produttiva interessata
dalla pro-grammata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti
rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione, dando
priorità a
coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale.
- A parità di condizioni, il diritto di precedenza
nell'assunzione a tempo pieno potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore
con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore
anzianità
di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della pregressa
ridotta durata della prestazione lavorativa.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è
tenuto a
darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno
occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante
comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere
in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei
dipendenti a tempo pieno.
- Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del
datore di lavoro dovrà essere adeguatamente motivato.
- I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3,
possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo alla disposizione di
cui al primo periodo del presente comma.
4. I benefici contributivi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale previsto dal citato articolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, anche in misura differenziata in relazione
alla durata dell'orario previsto dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei
datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici
che provvedano ad effettuare, entro il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni
con contratto a tempo indeterminato e parziale ad incremento degli organici esistenti
calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula
dei predetti contratti.
(nota)
Art. 6.
-
Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto
collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i
lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in
proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi
dell'articolo 1, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla
metà di quello pieno.
2. Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si
computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
(nota)
Art. 7. -
Applicabilità nel settore agricolo
1. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
ai rapporti di lavoro del settore agricolo, anche con riguardo alla
possibilità di
effettuare lavoro supplementare o di consentire la stipulazione di una clausola elastica
di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale,
sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi.
Art. 8. -
S a n z i o n i
1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova.
- Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova
per testimoni nei limiti di cui all'articolo 2725 del codice civile.
- In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo
parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la
sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in
cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata.
- Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per
le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
2. L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo
parziale.
- Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione
lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti
di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento
giudiziale.
- Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione
temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni
dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione
equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore
interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a
tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché
delle
esigenze del datore di lavoro.
- Per il periodo antecedente la data della pronuncia
della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione
dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno,
da liquidarsi con valutazione equitativa.
- Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta
salva la possibilità di concordare per iscritto una clausola elastica in ordine alla sola
collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le
disposizioni di cui all'articolo 3.
In luogo del ricorso all'autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente comma
ed al comma 1 possono essere risolte mediante le procedure di conciliazione ed
eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui
all'articolo 1, comma 3.
3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui
all'articolo 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura
corrispondente alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che gli
sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a
detto passaggio.
4. La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, di cui all'articolo 2,
comma 1, secondo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di lire
trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo.
- I corrispondenti importi sono versati a favore della
gestione contro la disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
(nota)
Art. 9. -
Disciplina previdenziale
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei
contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina
rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero
di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo
così ottenuto
per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per
l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di
durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore.
- A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi
rapporti di lavoro.
- In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante
sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore
lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli
effetti dell'articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente
dall'INPS.
- Il comma 2 dell'articolo 26 del citato testo unico è sostituito dal seguente:
"Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma
dell'articolo 2.".
3. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione
tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di
lavoro a tempo pieno.
- La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in
relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.
- La retribuzione minima oraria da assumere quale base di
calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le
modalità di cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a
tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di
pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e
proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di
lavoro a tempo parziale.
(nota)
Art. 10.
-
Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le
disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando
quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall'articolo 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
(nota)
Art. 11. -
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
- b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, limitatamente alle parole: "alla data di entrata in vigore del presente
decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che
contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale", nonché l'articolo 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
(nota)
Art. 12. -
V e r i f i c a
1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad
una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle
disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle
previsioni dell'articolo 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e all'esigenza di
controllare le ricadute occupazionali delle misure di incentivazione introdotte,
anche ai fini dell'eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui all'articolo
1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000
- CIAMPI
- D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
- Toia, Ministro per le politiche comunitarie
- Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
- Dini, Ministro degli affari esteri
- Diliberto, Ministro della giustizia
- Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
- Balbo, Ministro per le pari opportunità
- Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
- Visto, il Guardasigilli: Diliberto
- Note all'art.
10:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- " L'art. 2, comma 2 del succitato decreto legislativo così recita:
"2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse
disposizioni contenute nel presente decreto.
- Eventuali disposizioni di legge, regolamento o
statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilità sia
limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non
sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso
contrario".
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica.
- " L'art. 1 della succitata legge, reca: "Misure
in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale,
previdenza e assistenza".
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca: "Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica".
- L'art. 39 della succitata legge così recita:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni
pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).
- - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,
comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
- 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il
numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee,
secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
- Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31
gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in
servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto
al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997.
- Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una
riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento
rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 1o dicembre 1997.
- Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non
inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997.
- Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di
personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997,
fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva
la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
- Nell'ambito della programmazione delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in
servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi
espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del
personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati
quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le
altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici
non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le
Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei
Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni
pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno
2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro e della programmazione economica, definisce preliminarmente le
priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze
di introduzione di nuove professionalità.
- In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il
Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle
amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e
con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente.
- Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di
mobilità
e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze
di personale.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si
applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri,
modalità
e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel
comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle
amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e
riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di
autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle
iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di
funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza.
- Le predette richieste sono sottoposte all'esame del
Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
- L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive
esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative
collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna.
- Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento
unità, i contratti integrativi, sottoscritti, corredati da una apposita relazione
tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui
all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne
accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può
procedere alla stipula del contratto integrativo.
- Nel caso in cui abbia esito negativo, le parti riprendono
le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque
all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui, commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si
provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unità di
personale.
6. Al fine di potenziare la v vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede
altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle
direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di
300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di
unità al
Servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale del personale
delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di
mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e
provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori
regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
- b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima
qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base
della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede
nella circoscrizione territoriale medesima, fa eccezione per quelli ricompresi nel
territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali
di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due
qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti.
- Per il profilo professionale di ingegnere direttore la
determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalità,
avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore
coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a
risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori
giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale.
- I candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
- d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente
nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi
settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica
nazionale, quelle dell'art. 10 ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2, dell'art. 43, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno
dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua
all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 217 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da
personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore
dell'accertamento e del contenzioso.
- Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica
formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle
entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici
settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo
criteri e modalità di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla
riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto
nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano
validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti
nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali,
nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle
dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai
contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale.
- Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare
anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a
risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori
tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale.
- I candidati che hanno superato con esito positivo la
prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente
professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive
modificazioni.
- 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel
limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato
di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla
rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a
seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle
stesse amministrazioni dello Stato.
- Si applicano per le assunzioni di cui al presente
comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate
all'indisponibilità di
idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal
1o gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della
legge 28 dicembre
1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30,
in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti
professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei
Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il
primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente
con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo
che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Tale percentuale non può comunque essere inferiore
al 50 per cento delle assunzioni autorizzate.
- Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di
personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con
contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti
riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis.
è consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con
qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti
effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai
principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di
personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione
dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con
l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale.
- Agli enti pubblici non economici con organico superiore a
200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
- 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai
commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di
cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie
contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e
competenze.
- Per le università restano ferme le disposizioni dell'art.
51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo,
realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento
unità, sono
destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la
contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed
alla retribuzione di risultato del personale dirigente.
- Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art.
43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli
obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2, possono comunque utilizzare le
maggiori economie conseguite.
21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato,
in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un
numero massimo di 25 unità.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non
più di un trentennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando
o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente
alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici,.
- Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n 127.
- Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i
relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti.
- Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli.
- Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.
- 23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le
parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
1998".
- Al comma 18, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 1998".
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata
legge n. 549 del 1995
avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di cui all'art. 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente
al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000
unità, da
assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.
- A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore
incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle
procedure di programmazione
ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si
ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di
dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva
può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale
a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime
orario adottato.
- I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il
dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso
l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento
emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
- 26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della
presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun
ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce av-valendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma
62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio".
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca: "Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo."
L'art. 22 della succitata legge, così recita:
"Art. 22 (Assunzioni di personale).
- - 1. All'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: "Alla data del 31
dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in
misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla
data del 31 dicembre 1997.
Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento
rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997 ;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2001,
in relazione all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei
Ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al presente comma considera nei
criteri di priorità le assunzioni di personale per i ruoli locali delle
amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche
di ciascun profilo professionale ;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si
applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi
comprese quelle relative al personale già in servizio con diversa qualifica o livello
presso la medesima o altra amministrazione pubblica.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri,
modalità e
termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel
comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze
delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali ;
d) il comma 18 è sostituito dal seguente:
"18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, una percentuale non inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque
effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di
formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
- Tale percentuale è calcolata complessivamente sul totale
delle assunzioni ed è verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al totale
delle assunzioni negli anni 1998 e 1999 .
2. L'art. 4 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, è abrogato.
3. All'art. 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 482, sono soppresse le parole da:
"non può avere" fino a: "non consecutivi".
4. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma 18 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre
1995, n. 549, come da ultimo prorogato dal comma 23, secondo periodo, dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999.
5. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad assumere, al di
fuori della previsione di fabbisogno di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, nel 1999 e nel 2000, mille unità di personale a tempo determinato, con prestazioni
di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non
superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a due.
- Il personale è destinato a garantire l'apertura
pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di
antichità dello
Stato, biblioteche e archivi.
- Al relativo onere si provvede con quota parte delle entrate
di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di lire 15 miliardi per ciascuno degli
anni 1999 e 2000.
- Deve, comunque, essere assicurato un sostanziale equilibrio
nella dislocazione territoriale delle strutture prescelte.
6. Le assunzioni di personale non vedente, quale centralinista telefonico,
massofisioterapista ed insegnante, non possono subire alcun blocco o limitazione sia nelle
pubbliche amministrazioni sia nelle aziende private.
7. Le disposizioni della legge 29 marzo 1985, n. 113, si applicano anche agli enti locali,
nelle cui piante organiche è previsto il posto di centralinista telefonico.
8. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare obbligatorio, o che siano
trattenuti in servizio per ulteriori dodici mesi oltre la ferma di leva, il limite massimo
di età, di cui alla lettera d) della voce "Requisiti di stato civile dell'allegato 2
del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è elevato a
ventitré anni.
9. All'art. 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di
2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente
articolo".
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488, reca: "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
- L'art. 20 della succitata legge, così recita:
"Art. 20 (Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time).
- - 1. All'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'art. 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2001 deve
essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti
per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge
12 marzo 1999, n. 68.
- Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in
servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi
espletati alla data del 30 settembre 1999;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis.
- Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali
annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni
tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente,
separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità,
nonché per
le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei
Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per consentire lo sviluppo dei processi
di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma
amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto
conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove
professionalità.
- In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il
Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle
amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e
con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente.
- Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di
mobilità
e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze
di personale.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. ;
- d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: "ivi
comprese fino alla fine del periodo;
- e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
"3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e
riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di
autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle
iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di
funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza.
- Le predette richieste sono sottoposte all'esame del
Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
- L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive
esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative
collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna.
- Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento
unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione
tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di
cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne
accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può
procedere alla stipula del contratto integrativo.
- Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative ;
- f) il comma 18 è sostituito dai seguenti: "18.
- Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma
3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale
da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie
contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
- Tale percentuale non può comunque essere inferiore
al 50 per cento delle assunzioni autorizzate.
- Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di
personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con
contratto a tempo parziale.
- L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle
unità con rapporto di lavoro a
tempo parziale.
18-bis. è consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non
sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con
conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro ;
g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
"20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline
autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20,
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione
complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai
commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante
l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali
flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione
e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
- Per le università restano ferme le disposizioni dell'art.
51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo,
realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento
unità, sono
destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi
per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di
lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente.
- Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art.
43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli
obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le
maggiori economie conseguite .
- 2. Al comma 1 dell'art. 33 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole:
"Nell'ambito del medesimo comparto .
Al medesimo art. 33, il comma 2 è abrogato.
- 3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da
specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane
fino al 31 dicembre 2000.
- Restano parimenti in vigore fino alla predetta data
le graduatorie valide al 31 dicembre 1998".