modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83
Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.
(Pubblicate nella G.U. 14 giugno 1990, n. 137 e nella G.U. 11 aprile 2000 n.
85)
Art. 1
1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici
essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro,
anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti
a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla
libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione
ed alla libertà di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al
comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da
seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel
loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti
servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come
indispensabili ai sensi dell'articolo 2:
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e
della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio
storico-artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e
nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci
deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse
naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei
relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti
restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché
ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di
protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti
pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei,
aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli
emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al
soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona
costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi
anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare
riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili
nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento
degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con
particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le
telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.
Art. 2
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il
diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire
l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di
cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello
previsto nel comma 5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo
sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso,
la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni,
dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia
alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito
ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di
cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di
garanzia di cui all'articolo 12.
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del
diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed
in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza,
nonché alla salvaguardia dell'integrità degli impianti, concordano, nei
contratti collettivi o negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio,
da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui
all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le
prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei
servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le
altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del
presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di
quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed
indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori
interessati ovvero possono disporre forme di erogazione periodica e devono
altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno
sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad
evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti
sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso
bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi
pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi
devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di
conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della
proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare
le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono
richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo
sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso
di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in
cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale,
presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al
presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai
codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la
Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del
comma 3. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto
sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli
orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti
comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli
accordi previsti al presente comma.
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici
essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che
esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici
dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili,
nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle
altre misure di cui al comma 2.
4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità delle prestazioni
individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed
i regolamenti di servizio nonché i codici di autoregolamentazione e le regole
di condotta vengono comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle
parti interessate.
5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del
servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo altresì, di
favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e
di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di
cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti
collettivi, negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da emanare
in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo
47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente legge possono
essere determinati termini superiori.
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo
1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno
cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di
erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la
riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la
pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia
terminata. Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia
stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità
competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea
dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai
sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene
valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi
da 2 a 4-bis. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva
diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio,
la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di
tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime
informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive
che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie,
creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato. Le amministrazioni e le
imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla
Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti
gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii
degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di
insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla
Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies.
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di
indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in
difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi
dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2-bis
1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di
rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o
piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di
cui all'articolo 1, è esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire
l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A
tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove
l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza
delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino,
in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della
persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici
mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al comma 2
dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate
nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), delibera la
provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni
caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al
comma 5 dell'articolo 2, l'indicazione della durata e delle motivazioni
dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di
prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1. In
caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto
previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i
comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo 4. (*)
(*) In riferimento all'art. 2-bis si riporta il comma 2 dell'art. 2 della
legge 11 aprile 2000, n. 83:
2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
qualora i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della legge
12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non
siano ancora stati adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti
interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della
predetta legge n. 146 del 1990, come sostituito dall'articolo 10, comma 1,
della presente legge, delibera la provvisoria regolamentazione.
Art. 3
1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole,
le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d'intesa con le
organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto al comma 2
dell'art. 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle persone
nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per
l'approvvigionamento delle popolazioni, nonché per la continuità delle
attività produttive nei servizi pubblici essenziali relativamente alle
prestazioni indispensabili di cui all'art. 2, dandone comunicazione agli
utenti con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 2.
Art. 4
1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle
disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti
dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo,
non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni
disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle
misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi
dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il
relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria.
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno
sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i
contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi,
per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico
complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000
tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e
della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero
sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì
essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due
mesi dalla cessazione del comportamento. I contributi sindacali trattenuti
sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria.
3 (4). I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali
rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di
cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal
comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o
contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla
regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino
correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire
50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale
recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di
conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima
sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei
lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i
singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che
aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di
violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o
della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro
caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione
viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
4 (4-bis). Qualora le sanzioni
previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perché le organizzazioni
sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei
benefìci di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle
trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una
sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono
legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della
consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale
recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio
pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La
sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale
del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
5 (4-ter). Le sanzioni di cui al presente articolo sono
raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante
la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'art.
13, comma 1, lett. c), d), e) ed h).
6 (4-quater). Su richiesta delle parti interessate, delle
associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998,
n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di
propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di
valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo
sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese interessate,
ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione
collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene
notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e
per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre
sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la
propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto
anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi
del presente articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve
essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data
comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura
la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la
trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro
competente.
7 (4-quinquies). L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia
i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti
di cui al comma 2.
8 (4-sexies). I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche
ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato
per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino
le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei
successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono
soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire
1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione
amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia
tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed
applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro,
sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio
Art. 5
1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'art. 1
sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che
hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle
trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.
Art. 6 (*)
(*) Questo articolo aggiunge due commi all'art. 28 della legge
300/70. L'art. 4 della legge 11 aprile 2000, n. 83 li abroga.
Art. 7
1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.
300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti
e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e nei contratti
collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di
cui alla presente legge.
Art. 7-bis
1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge
30.7.1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 3
della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma
3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a
spese del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti
degli utenti, limitatamente ai casi seguenti:
a) nei confronti delle
organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato
dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2,
comma 6, e quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della
Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
lettere c), d), e) ed h), e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli
utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici;
b) nei confronti delle
amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi di cui
all'art. 1, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti ai
sensi dell'articolo 2, comma 6, e da ciò consegua un pregiudizio al diritto
degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo standard di qualità e
di efficienza.
Art. 8
1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente
ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1,
comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione
del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente
all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della
Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria
iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha
rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o
il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i
presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione
di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più
breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le
misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.
2. L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad
altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la
riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei
soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle
amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad
assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua
segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle
misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai
predetti diritti, l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza è
adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione
collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi
siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il
quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.
3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari
mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata,
ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese
erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano
eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di
lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice.
Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di
pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante
diffusione attraverso la radio e la televisione.
4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente
articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle
Camere.
Art. 9
1. L'inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro,
professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute
nell'ordinanza di cui all'articolo 8 è assoggettata alla sanzione
amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza,
determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni
economiche dell'agente, da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire
1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi
di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli
imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire
50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della
consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo
rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le
sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato
l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione
provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui
all'articolo 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli
enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione
amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'articolo 20,
comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non
inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.
3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria
per la disoccupazione involontaria.
4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato
l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai sensi degli
articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 10
1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese e
i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano
interesse, possono promuovere ricorso contro l'ordinanza prevista
dall'articolo 8, comma 2, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione
o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua affissione nei
luoghi di lavoro, avanti al tribunale amministrativo regionale competente. La
proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza.
2. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo regionale,
acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende il
provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede
l'esigenza di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1.
Art. 11
1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.
Art. 12
1. E' istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge,
al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il
contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei
diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1
dell'articolo 1.
2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra
esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di
relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica;
essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi
pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonché di esperti che si siano
particolarmente distinti nella tutela degli utenti. La Commissione si avvale
di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni
pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i
relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione
di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La
Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale
di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unità. Il personale in servizio
presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spettano
un'indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici
accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti
accessori gravano sul fondo di cui al comma 5 (*). Non possono far parte della
Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche
elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in
associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i
suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di
servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un
triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento.
Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche
amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché dalle
associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può avvalersi,
altresì, delle attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),
nonché di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e dell'Osservatorio
del pubblico impiego.
5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al
proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito
fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme
dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con
decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
predetta Commissione.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire
2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme
dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della
Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici". Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(*)Conseguentemente si riportano i commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge 11
aprile 2000, n. 83:
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, pari a lire 108 milioni per il 2000 ed a lire 423 milioni annue a
decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 13
1. La Commissione:
a) valuta, anche di propria
iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti
riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che
siano interessate ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono
esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla Commissione
medesima, l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di
raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del
comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del
diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non
le giudichi idonee sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti
una proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare
indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione
entro quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione,
dopo avere verificato, in seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il
termine di venti giorni, l'indisponibilità delle parti a raggiungere un
accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle
prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di
conciliazione e delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle
parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2,
comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso
modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui
all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui manchino o non siano idonei ai
sensi della presente lettera. La Commissione, al fine della provvisoria
regolamentazione di cui alla presente lettera, deve tenere conto delle
previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o
similari nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili
devono essere individuate in modo da non compromettere, per la durata della
regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1; salvo
casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente
il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote
strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del
personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel
tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e
della sicurezza. Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità di servizi
alternativi o forniti da imprese concorrenti. Quando, per le finalità di cui
all'articolo 1, è necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei
servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli
normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50
per cento. Eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi particolari,
devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di
garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti
all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze
fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi criteri previsti per la
individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria
regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la valutazione, da
parte della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali e di
autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla Commissione ai sensi della
presente lettera sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere;
b) esprime il proprio giudizio
sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o
codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e
all'articolo 2-bis per la parte di propria competenza su richiesta congiunta
delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti
interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito della
controversia. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una
pluralità di amministrazioni ed imprese la Commissione può convocare le
amministrazioni e le imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi
strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive organizzazioni
sindacali, e formulare alle parti interessate una proposta intesa a rendere
omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle
esigenze del servizio nella sua globalità;
c) ricevuta la comunicazione di cui
all'articolo 2, comma 1, può assumere informazioni o convocare le parti in
apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di
conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della
controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può
invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a
differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a
consentire un ulteriore tentativo di mediazione;
d) indica immediatamente ai
soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al
preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di
raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli
minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante
la fase precedente all'astensione collettiva, e può invitare, con apposita
delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformità
alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo
l'astensione dal lavoro ad altra data;
e) rileva l'eventuale concomitanza
tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano
il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate
da soggetti sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui proclamazione
sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire
l'astensione collettiva ad altra data;
f) segnala all'autorità competente
le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare
un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte
in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per
prevenire il predetto pregiudizio;
g) assume informazioni dalle
amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1,
che sono tenute a fornirle nel termine loro indicato, circa l'applicazione
delle delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi
proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi
proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può
acquisire dalle medesime amministrazioni e imprese, e dalle altre parti
interessate, i termini economici e normativi della controversia e sentire le
parti interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai
sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che riguardano l'interesse degli
utenti; può acquisire dall'INPS, che deve fornirli entro trenta giorni dalla
richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi
sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
4;
h) se rileva comportamenti delle
amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1 in
evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi
o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano
determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con
apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal
comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o
contratti collettivi;
i) valuta, con la procedura
prevista dall'articolo 4, comma 4-quater, il comportamento delle parti e se
rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla
presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni
indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle
altre misure di contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione, di cui
agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate anche le cause di
insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall'articolo 4 e, per
quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4, prescrive al datore di lavoro di
applicare le sanzioni disciplinari;
l) assicura forme adeguate e
tempestive di pubblicità delle proprie delibere, con particolare riguardo
alle delibere di invito di cui alle lettere c) d), e) ed h), e può richiedere
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi
o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le
eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di
accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi
hanno l'obbligo di rendere note le delibere della Commissione, nonché gli
accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante
affissione in luogo accessibile a tutti;
m) riferisce ai Presidenti delle
Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di
propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi
pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai
soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese,
alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni
indispensabili;
n) trasmette gli atti e le pronunce
di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura
la divulgazione tramite i mezzi di informazione.
Art. 14
1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori
su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità di
effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2 dell'articolo
2, la Commissione di cui all'articolo 12, di propria iniziativa ovvero su
proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle
trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti
dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, indice, sempre che
valuti idonee, ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, le clausole o le
modalità controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante
il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una consultazione
tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso,
indicando le modalità di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a). La consultazione si svolge entro i
quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di lavoro,
nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata. L'Ispettorato
provinciale del lavoro competente per territorio sovrintende allo svolgimento
della consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino
la segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi parte a
tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la propria
proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della consultazione,
il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui valuti non
adeguate le misure Individuate nel contratto od accordo eventualmente
stipulato dopo la consultazione stessa.
Art. 15
1.All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comma quinto è
sostituito dal seguente:
"Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle
procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni
sindacali di cui al precedente art. 6 ed ai successivi articoli 12 e 14
abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero".
Art. 16
1. Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge
restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata almeno sei
mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli accordi di cui alla
legge 29 marzo 1983, n. 93.
[Art. 17]
Abrogato
Art. 18
1.I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
sono sostituiti dai seguenti:
"Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici giorni
dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità
finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le
osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il
contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità ai sensi del testo
unico approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti
si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In
caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo,
che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei Ministri. In caso di pronuncia
positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con
decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei
Ministri. La stessa procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro
il termine indicato.
Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la
conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede
alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con
R.D. 12
luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli artt. 25 e
seguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza che sia
intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e
il decreto diviene produttivo di effetti"
2. In deroga all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al
comma ottavo dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1983, n. 93, così come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è previsto il parere del
Consiglio di Stato.
Art. 19
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscrivere gli
accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2.
2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di
astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto previsto
dal comma 1 dell'articolo 2.
Art. 20
1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente
disciplinati, quanto già previsto in materia dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242.
Resta inoltre fermo quanto previsto dall'articolo 2 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, nonché dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e dalla legge 1°
aprile 1981, n. 121.
1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i
soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile.
Art. 20-bis
1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di
sanzioni è ammesso ricorso al giudice del lavoro.
Si riporta l'art. 16 della legge 11 aprile 2000, n. 83:
"Art. 16.
1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre
1999.
2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni
di cui al comma 1 sono estinte.
3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate
sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31
dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente
estinti con compensazione delle spese.
4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il
pagamento delle sanzioni".