E’ stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2004, il
D.L.vo n. 213 del 19 luglio 2004, correttivo del D.L.vo n.
66/2003. Il provvedimento, che è entrato in vigore il 1° settembre
2004, contiene, tra le altre cose, una nuova disciplina delle ferie
e, riempiendo un vuoto normativo derivante dalla difficoltà di
applicare le vecchie sanzioni ai nuovi istituti, come previsto
dall’art. 19, comma 2, delinea un nuovo sistema punitivo. Queste le
novità principali:
a) le disposizioni sull’orario di lavoro previste, in via generale,
dal D. L.vo n. 66/2003 non si applicano oltre che al personale della
scuola cui trova applicazione il D.L.vo n. 297/1994, anche al
personale appartenete a Polizia, Forze Armate, Polizia municipale e
provinciale, in relazione alle attività operative istituzionali;
b) la comunicazione alla Direzione provinciale del Lavoro circa il
superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di
lavoro straordinario, per le unità produttive con un organico
superiore a 10 dipendenti, da effettuare alla scadenza del periodo
di riferimento (4 mesi, o sei mesi o dodici mesi per accordo
sindacale o per esigenze tecnico, organizzative od oggettive), va
effettuata entro i 30 giorni successivi alla scadenza. La sanzione
amministrativa è compresa tra 103 e 200 euro (art. 18 –bis, comma
5);
c) il lavoratore ha diritto a quattro settimane di ferie retribuite
all’anno. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie già
individuate al comma 2 dell’art. 2 del D. L.vo n. 66/2003 (dalle
quali sono state espunte le Forze Armate e la Polizia), va goduto
per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del
lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti
due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di
maturazione. La violazione della disposizione è punita con una
sanzione compresa tra 130 e 780 euro, per ogni lavoratore e per
ciascun periodo cui si riferisca la violazione (art. 18 –bis, comma
3);
d) la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve
avvenire a cura ed a spese del datore di lavoro, o per il tramite
delle competenti strutture sanitarie pubbliche o per il tramite del
medico competente, attraverso controlli periodici e preventivi,
almeno ogni due anni, volti a verificare l’assenza di contro
indicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori
stessi (art. 14, comma 1, che sostituisce la precedente versione ove
si faceva riferimento unicamente alle disposizioni previste dalla
legge e dai contratti collettivi). La violazione è punita con
l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549 euro a 4.131
euro (art. 18 –bis, comma 2);
e) l’adibizione delle donne in un orario compreso tra le ore 24 e le
6 antimeridiane, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino, è punita con l’arresto da
due a quattro mesi o con l’ammenda da 516 a 2.582 euro (art. 18 –bis,
comma 1);
f) l’adibizione di lavoratrici e lavoratori che, nonostante il loro
dissenso, comunicato in forma scritta fino alle 24 ore antecedenti,
prestino la loro attività tra le ore 24 e le 6 antimeridiane,
nonostante che ci si trovi di fronte a:
1. lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in
alternativa, padre convivente con la stessa;
2. lavoratrice o lavoratore che sia unico genitore affidatario di un
figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
3. lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge n. 104/1
è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 516
a 2.582 euro (art. 18 – bis, comma 1);
g) la violazione sulla durata massima dell’orario di lavoro (media
di 48 ore settimanali nel periodo di riferimento, compreso lo
straordinario) è punita con una sanzione amministrativa compresa tra
130 e 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si
riferisce la violazione (art. 18 – bis, comma 3). Ai fini della
valutazione della media il periodo di riferimento è, in via
generale, di quattro mesi che possono arrivare a sei o dodici con
accordo sindacale per comprovate ragioni obiettive, tecniche od
organizzative;
h) la violazione per la mancata concessione del riposo consecutivo
giornaliero (almeno 11 ore tra una prestazione e l’altra), fatta
salva l’ipotesi del lavoro frazionato, è punita con la sanzione
amministrativa compresa tra 105 e 630 euro (art. 18 – bis, comma 4);
i) la violazione per la mancata concessione del riposo settimanale
di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, è punita con la sanzione
amministrativa compresa tra tra 105 e 630 euro (art. 18 – bis, comma
4);
j) la violazione relativa al superamento della durata massima
dell’orario normale di lavoro settimanale (40 ore o il limite minore
fissato dalla contrattazione collettiva) è punita con la sanzione
amministrativa compresa tra 25 e 154 euro. Se la violazione si
riferisce a più di 5 lavoratori e si è verificata nell’anno solare
per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da
154 a 1.032 euro e non è possibile il pagamento in misura ridotta
(art. 18 – bis, comma 6);
k) la violazione relativa al superamento, in assenza di disciplina
collettiva, del limite annuale previsto per le prestazioni
straordinarie (250 ore) è punita con la sanzione amministrativa
compresa tra 25 e 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5
lavoratori e si è verificata nell’anno solare per più di 50 giornate
lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non
è possibile il pagamento in misura ridotta (art. 18 – bis, comma 6);
l) la violazione relativa al mancato computo o alla mancata
remunerazione del lavoro straordinario svolto con le maggiorazioni
previste dal CCNL è punita con la sanzione amministrativa compresa
tra 25 e 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 persone
o se si verifica per più di 50 giornate lavorative nel corso
dell’anno solare, la sanzione va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso
il pagamento in misura ridotta (art. 18 – bis, comma 6);
m) la violazione del superamento del limite massimo di 8 ore di
lavoro notturno in media calcolate su 24 ore, fatta salva la
possibilità per la contrattazione collettiva di individuare un
riferimento temporale più ampio per la media) è punita con la
sanzione amministrativa compresa tra 51 e 154 euro per ogni giorno e
per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre il limite (art.
18 –bis, comma 7).
Apparato sanzionatorio previsto dalla vigente normativa
(D.Lgs. n. 66/2003 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 213/2004)
ILLECITI AMMINISTRATIVI |
||||
Fonte Normativa | Illecito | Norma sanzionatoria | Importo Sanzione |
Diffidabile (ex art. 13, D.Lgs. 124/04 e Circ. MLPS n. 24/2004) |
Art. 3, co. 1, D.Lgs. n. 66/2003 | Superamento del limite della durata dell’orario normale di lavoro pari a 40 ore settimanali, ovvero del minor numero di ore eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva | Art. 18-bis, co. 6, D.Lgs. n. 66/2003 |
Da Euro 25 a Euro 154. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o se si verifica per più di 50 giornate lavorative nel corso dell’anno solare, la sanzione va da Euro 154 a Euro 1.032 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. |
NO |
Art. 4, co. 2, D.Lgs. n. 66/2003 |
Superamento del limite previsto per la durata massima settimanale dell’orario di lavoro (media di 48 ore settimanali nel periodo di riferimento compreso lo straordinario) |
Art. 18-bis, co. 3, D.Lgs. n. 66/2003 | Da Euro 130 a Euro 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione. | NO |
Art. 4, co. 5, D.Lgs. n. 66/2003 |
Mancato (o ritardato) invio alla DPL della comunicazione relativa al superamento delle 48 ore di lavoro settimanale per mezzo di prestazioni di lavoro straordinario entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento. |
Art. 18-bis, co. 5, D.Lgs. n. 66/2003 | Da Euro 103 a Euro 200 . | SI |
Art. 5, co. 3, D.Lgs. n. 66/2003 | Superamento del limite massimo di 250 ore annuali di lavoro straordinario (limite che può essere surrogato dalla disciplina collettiva applicabile) | Art. 18-bis, co. 6, D.Lgs. n. 66/2003 |
Da Euro 25 a Euro 154. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o se si verifica per più di 50 giornate lavorative nel corso dell’anno solare, la sanzione va da Euro 154 a Euro 1.032 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. |
NO |
Art. 5, co. 5, D.Lgs. n. 66/2003 | Mancato computo e/o mancata remunerazione del lavoro straordinario svolto con le maggiorazioni retributive previste dal CCNL | Art. 18-bis, co. 6, D.Lgs. n. 66/2003 |
Da Euro 25 a Euro 154. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o se si verifica per più di 50 giornate lavorative nel corso dell’anno solare, la sanzione va da Euro 154 a Euro 1.032 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. |
SI |
Art. 7, co. 1, D.Lgs. n. 66/2003 | Mancata rispetto del diritto del lavoratore al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore | Art. 18-bis, co. 4, D.Lgs. n. 66/2003 | Da Euro 105 a Euro 630 | NO |
Art. 9, co. 1, D.Lgs. n. 66/2003 | Mancata rispetto del diritto del lavoratore al riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni | Art. 18-bis, co. 4, D.Lgs. n. 66/2003 | Da Euro 105 a Euro 630 | NO |
Art. 10, co. 1, D.Lgs. n. 66/2003 | Mancata rispetto del diritto del lavoratore a fruire di un periodo annuale minimo di ferie retribuite | Art. 18-bis, co. 3, D.Lgs. n. 66/2003 | Da Euro 130 a Euro 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione | NO |
Art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 66/2003 | Superamento del limite massimo di 8 ore di lavoro notturno in media nelle 24 ore (periodo che può essere surrogato dalla disciplina collettiva applicabile) | Art. 18-bis, co. 7, D.Lgs. n. 66/2003 | Da Euro 51 a Euro 154 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre il limite. | NO |
ILLECITI PENALI |
||||
Fonte Normativa | Illecito | Norma sanzionatoria | Pena Prevista |
Prescrizione Obbligatoria (ex art. 15, D.Lgs. 124/04 e Circ. MLPS n. 24/2004) |
Art. 11, co. 2, D.Lgs. n. 66/2003 |
Violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, nel periodo compreso tra l’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; Violazione del divieto di adibire al lavoro notturno, nonostante il loro espresso dissenso, le categorie di lavoratori individuate dalla norma |
Art. 18-bis, co. 1, D.Lgs. n. 66/2003 | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da Euro 516 a Euro 2.582 | SI |
Art. 14, co. 1, D.Lgs. n. 66/2003 | Violazione dell’obbligo di sottoporre a controllo sanitario preventivo e periodico (almeno ogni 2 anni) i lavoratori notturni. | Art. 18-bis, co. 2, D.Lgs. n. 66/2003 | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da Euro 1.549 a Euro 4.131 | SI |