• ART.1 È’ costituita con sede in Roma, una libera Associazione che assume la denominazione di “ASSOCIAZIONE NAZIONALE RIPRESE ESTERNE TELEVISIVE E CINEMATOGRAFICHE” in breve “A.R.E.”
  • ART.2 Possono far parte dell’Associazione tutti i lavoratori operanti nel settore Riprese Esterne Televisive e Cinematografiche.
  • ART.3 L’Associazione è una struttura operativa senza scopo di lucro, né connotazione di tipo politico, aperta agli appartenenti a qualsiasi fede e/o partito, e persegue i seguenti scopi:
    a) – tutelare sotto ogni aspetto, ivi compreso quello legale, la professionalità e la qualità   del lavoro dei propri associati, mediante iniziative e azioni atte a difendere gli   interessi morali e materiali degli stessi;

    b) – rappresentare i propri associati e, nel loro interesse, interloquire con strutture aziendali e sindacali, enti privati e pubblici e associazioni similari a carattere nazionale ed internazionale;

    c) – mantenere e migliorare i livelli di qualità e professionalità degli associati, mediante corsi di aggiornamento, la costituzione di un archivio tecnico/normativo ed il controllo della corretta applicazione delle disposizioni aziendali in ottemperanza alle vigenti leggi;

    d) – consultare e corrispondere con aziende e costruttori di materiale televisivo e  cinematografico.

  • ART.4 Chiunque vi abbia interesse e sia in possesso dei necessari requisiti, può, con istanza scritta, chiedere di far parte dell’associazione. L’ammissione del candidato è sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario-Tesoriere.
  • ART.5

 Ogni Socio ha diritto a:

a) al possesso di una tessera con foto che lo qualifica come tale;

b) alla tutela dei suoi interessi come riportato dall’articolo 3;

c) ad una copia del presente statuto.

Ogni Socio ha il dovere:

d) di corrispondere le quote di iscrizione e quelle annuali fissate dal Consiglio Direttivo;

e) di osservare le disposizioni statutarie e le deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

  • ART.6 Per esercitare i diritti di Socio, è necessario essere in regola con il versamento della quota sociale. Alla scadenza del versamento, il Socio sarà invitato verbalmente a regolarizzare la sua posizione entro trenta giorni. In caso di mancato rispetto di tale termine, sarà considerato dimissionario e di ciò si darà comunicazione ai Soci nella prima Assemblea utile. Non si applica tale provvedimento ai Soci in stato di malattia grave e disoccupazione.
  • ART.7 La qualifica si Socio si perde:
    a) in caso di dimissioni, dal giorno successivo a quello della delibera del Consiglio Direttivo. Il Socio dimissionario, qualunque sia l’epoca delle sue dimissioni, è tenuto a corrispondere i contributi fino alla fine dell’esercizio Sociale in corso e restituire la tessera al Segretario-Tesoriere;

    b) per morosità, di cui all’articolo 6;

    c) per espulsione deliberata ai sensi dell’articolo 19.

  • ART.8 Organi dell’Associazione sono:
    1) l’Assemblea dei Soci, quale organo deliberante;

    2) il Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo;

    3) il Segretario-Tesoriere, quale organo amministrativo;

    4) il Presidente, quale organo rappresentativo;
    5) il Collegio Arbitrale, quale organo consuntivo.

  • ART.9 L’Assemblea è costituita dai Soci in regola con i versamenti sociali. I Soci sono riuniti in Squadre e partecipano alle Assemblee e alla vita associativa in genere a mezzo dei propri Rappresentanti di Squadra, da essi stessi nominati.
  • ART.10 L’Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.
    a) Ordinaria, da convocarsi entro il 31 dicembre di ogni anno;

    b) Straordinaria, convocata dal presidente previa delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza;

    c) Straordinaria, convocata dal presidente su iniziativa di uno o più’ Soci, con raccolta di firme dei Soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli stessi, in regola con i versamenti sociali.

    La richiesta di convocazione sarà presentata al Presidente, completa dell’Ordine del Giorno da sottoporre all’Assemblea. La convocazione della Assemblea ordinaria potrà avvenire anche mediante avviso telefonico ad ognuno dei Soci, nel corso del quale verrà data comunicazione dell’Ordine del Giorno e degli orari di prima e seconda convocazione, il tutto con almeno 15 giorni di anticipo. In ogni caso sarà sufficiente l’affissione della convocazione presso l’albo tenuto all’interno della Sede Sociale. La convocazione dell’assemblea straordinaria, avverrà a mezzo telegramma spedito all’indirizzo risultante dal Libro Soci e/o avviso controfirmato dai Soci, contenente l’Ordine del Giorno, almeno otto giorni prima dell’Assemblea stessa.

  • ART.11 Per la validità dell’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, occorre l’intervento di Soci o di Rappresentanti di Squadra che rappresentino almeno il 51%(cinquantuno per cento) dei Soci iscritti aventi diritto al voto. Ogni Rappresentante di Squadra ha diritto ad un numero di voti pari al numero dei Soci da lui rappresentati. In seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo, l’Assemblea si intende valida, qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o rappresentati, con diritto di voto.
  • ART.12 Per la validità dell’Assemblea straordinaria, in prima convocazione occorre l’intervento del 51%(cinquantuno per cento) dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da tenersi non prima del giornosuccessivo a quello fissato per la prima convocazione, l’Assemblea è valida con la presenza di un minimo di dieci intervenuti o Rappresentanti con diritto di voto.
  • ART.13 Le votazioni avranno luogo per alzata di mano, salvo espressa richiesta di almeno un quarto dei presenti di appello nominale e/o di votazione per scrutinio segreto. Ogni Socio potrà rappresentare un massimo didue Associati con diritto di voto; i Rappresentanti di Squadra non possono ricevere deleghe da altri Rappresentanti. Ogni decisione dell’Assemblea sarà presa a maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) dei presenti e Rappresentanti con diritto di voto. Il voto sugli argomenti all’Ordine del Giorno, potrà avvenire anche per posta a mezzo modulo che sarà inviato agli Associati, in ogni caso, comunque, tali voti non saranno computati ai fini della validità della costituzione dell’Assemblea.
  • ART.14 Le elezioni degli Organi Associativi avverranno a mezzo votazione indetta dal Segretario-Tesoriere. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci,unitamente all’elezione del Consiglio Direttivo.L’elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo ha luogo a scheda segreta da depositare in apposita urna sigillata. Sarà necessaria la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto per determinare la scelta. Dopo la terza votazione nulla, sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti e Rappresentanti di voto. Il Presidente ha tra i suoi compiti: – la convocazione e presidenza del Consiglio Direttivo; – la convocazione e presidenza delle Assemblee; In caso di dimissioni e/o vacanza, sarà sostituito dal Segretario-Tesoriere, se nominato, o dal socio più anziano e/o dal primo dei non eletti nella votazione per il Presidente, fino alla prima Assemblea, che provvederà alla sua nomina per alzata di mano o per acclamazione. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, durano in carica due anni. In caso di comportamento scorretto (assenze prolungate, mancata applicazione delle norme dello Statuto ecc.) il Presidente sarà deferito su iniziativa di almeno 1/5 (un quinto) degli Associati o della maggioranza del Consiglio Direttivo, all’Arbitrato, che, qualora ne ravvisi gli estremi, convocherà un’Assemblea per la sua sostituzione.
  • ART.15 (modificato il 07.04.2016) Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria dei Soci, che vi provvede insieme all’elezione del Presidente e con le stesse norme. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed è composto da sei membri, oltre il Presidente e gli ex Presidenti che non si siano dimessi o espulsi. Nella prima seduta del Consiglio Direttivo si provvede alla nomina del Segretario-Tesoriere. Il Consiglio può essere convocato su iniziativa di almeno tre Consiglieri. Esso di norma  deve riunirsi ogni tre mesi, anche per via telematica,  per le questioni di ordinaria amministrazione e per il buon andamento dell’Associazione. Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di dimissioni di quattro membri, sarà considerato dimissionario l’intero Consiglio e il Presidente dovrà convocare l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio. I consiglieri sono rieleggibili.
  • ART.16 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
    a) determina e regola l’andamento dell’Associazione secondo il dettato dello Statuto;

    b) mette in esecuzione le delibere delle Assemblee e ne fissa l’Ordine del Giorno;

    c) compila l’inventario e i bilanci per l’esercizio finanziario dell’anno Sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo, da presentare all’approvazione dell’Assemblea e presenta il preventivo per l’anno successivo;

    d) fissa i contributi ordinari e straordinari a carico dei Soci;

    e) provvede alle spese ordinarie e straordinarie, amministra il patrimonio sociale e ne cura gli interessi.

  • ART.17 Il Segretario-Tesoriere ha tra i suoi compiti:
    1) la vigilanza sulla questione contabile;
    2) la tenuta dei Libri Contabili;
    3) la riscossione delle quote sociali; 
    4) la preparazione dell’inventario e dei bilanci annuali; 
    5) la firma di tutti i documenti (amministrativi, finanziari e contabili) congiuntamente al Presidente; 
    6) la cura dei rapporti con gli Istituti di Credito; 
    7) la comunicazione al Consiglio Direttivo di ogni notizia utile per un corretto utilizzo del fondo; 
    8) il coadiuvare il Presidente nella sua funzione; 
    9) l’aggiornamento dell’elenco dei Soci e l’esecuzione dei provvedimenti a loro carico; 
    10) la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; 
    11) l’aggiornamento dell’archivio Tecnico/Informativo;
    12) la redazione dei verbali delle assemblee.
  • ART.18 Il Collegio Arbitrale è composto da tutti i Rappresentanti di Squadra. Compiti del Collegio Arbitrale sono:
    1) il giudizio sulle questioni disciplinari;
    2) il giudizio sulle controversie tra Soci; 
    3) il controllo del corretto comportamento degli organi dell’Associazione;
    4) il controllo delle scritture contabili; 
    5) la redazione di un documento di giudizio a fine mandato, in coincidenza con l’Assemblea annuale e comunque portato a conoscenza di tutti i Soci mediante affissione all’albo presso la sede sociale; 
    6) l’irrogazione delle sanzioni, di cui all’articolo 19.
  • ART.19 Per tutelare la dignità e il prestigio dell’Associazione, il Collegio Arbitrale può applicare nei confronti degli associati le seguenti sanzioni:
    1) ammonizione scritta;
    2) censura;
    3) espulsione.

L’ammonizione viene rivolta per iscritto all’associato per comportamento scorretto. Due ammonizioni nel corso dello stesso anno portano alla censura con esclusione dai diritti i socio per un mese. L’espulsione sarà applicata a quei Soci che abbiano commesso atti disonorevoli e/o gravi nei confronti dell’Associazione. Tali provvedimenti saranno comunicati per iscritto al Socio.

  • ART.20 Il Socio colpito da uno dei provvedimenti di cui all’articolo 19, avrà cinque giorni dalla comunicazione per replicare per iscritto, formulando gli elementi per chiarire la sua posizione e/o presentare un ricorso all’Assemblea. Tale ricorso sospende il provvedimento per il tempo strettamente necessario alla verifica degli elementi a discarico e alla convocazione dell’Assemblea.
  • ART.21 Tutte le cariche sociali sono esercitate dai Soci a titolo gratuito.
  • ART.22 Le modifiche al presente Statuto saranno deliberate dall’Assemblea straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 degli iscritti con una mozione rivolta al Consiglio che indirà un’Assemblea straordinaria con tale Ordine del Giorno nel più breve termine possibile.
  • ART.23 L’elezione del Presidente e dei Consiglieri, che avverrà ogni due anni, è di competenza dell’Assemblea,ma sarà organizzata e diretta dal Collegio Arbitrale in carica. Per un corretto svolgimento delle votazioni, il Collegio Arbitrale dovrà elencare e comunicare:
    1) l’elenco dei Soci con diritto di voto;
    2) l’elenco dei soci non aventi diritto al voto (morosi, sottoposti a sanzione disciplinare);

    3) l’elenco dei Soci che si sono resi disponibili ad assumere cariche sociali;

    4) l’elenco dei Soci con delega e degli assenti;
    5) l’elenco dei Soci assenti, che possono votare con apposito modulo spedito via posta. In tal caso per la validità del voto farà fede il timbro postale.

    Il Collegio Arbitrale dovrà, inoltre:

    6) affiggere tali elenchi nella sala della votazione;

    7) procedere allo scrutinio e/o al conteggio voti;

    8) comunicare i risultati e redigere il verbale della votazione.

    Risulteranno eletti i Soci che avranno raccolto il maggior numero di voti, ad eccezione del presidente, la cui elezione è regolata dall’articolo 13. In caso di parità di voti sarà eletto il Socio più anziano, considerata la sua attività di servizio.

  • ART.24 Per quanto non contenuto nel presente Statuto potrà essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo un regolamento da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria e comunque, per quanto non disposto, valgono le vigenti disposizioni di legge.