Normative
Viste le lacune e le indecisioni relative al diritto di sciopero e valutato latteggiamento dei preposti aziendali, riteniamo di dover informare su alcuni aspetti di questo diritto conquistato col sacrificio, e che ha determinato sviluppo e crescita sociale concordemente riconosciuta. A questo fine abbiamo chiesto allavv. Marcella Rossi.
Avvocato, ma il diritto di sciopero esiste ancora?
Certo, deve però essere ricordato che il
diritto di sciopero da parte dei dipendenti della Rai ha una disciplina particolare poiché, nel settore delle telecomunicazioni, il diritto di sciopero può essere esercitato solo nei limiti e nelle forme previste dalla legge 12/6/90 n. 146, che regolamenta lo sciopero nei sevizi pubblici essenziali.
Tale legge, allart.1 comma 1, dispone che devono essere considerati servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, e tra questi include il diritto alla comunicazione, ivi inclusa linformazione televisiva.
Per consentire lerogazione delle prestazioni indispensabili ed al contempo per rendere possibile una eventuale trattativa volta ad evitare disagi agli utenti, nei servizi pubblici essenziali il diritto di sciopero è sottoposto d una serie di prescrizioni da cui non è possibile discostarsi, pena lilliceità della protesta e la conseguente applicazione di sanzioni disciplinari: in particolare occorre un preavviso minimo di dieci giorni (art.2, comma 5, L. 146/90) e la comunicazione della durata prevista dellastensione dal lavoro.
Le prestazioni indispensabili possono essere individuate, nei limiti e nella finalità della legge, dalla contrattazione collettiva e da codici di autoregolamentazione. E stata comunque costituita una apposita Commissione di cui allart.12 della legge che valuta lidoneità delle prestazioni così individuate.
Sì avvocato, infatti lARE si è rivolta a questa Commissione e le ha posto il quesito: la legge 146/90 si riferisce esplicitamente alla tutela del diritto alla comunicazione intesa come informazione, è necessario allora il preavviso di dieci giorni per unazione di sciopero che riguardi un avvenimento sportivo, uno spettacolo di varietà, le riprese di una sfilata di moda e quantaltro si possa specificatamente riferire allintrattenimento e non allinformazione dinteresse pubblico.
Cosa vi ha risposto la Commissione?
Ci ha chiesto preliminarmente se cera un nesso tra i nostri operatori e linformazione televisiva.
Le abbiamo precisato che non cè nesso alcuno tra gli operatori delle Riprese Esterne e quelli delle testate giornalistiche e che questi ultimi, sotto la denominazione di telecineoperatori, godono di un contratto diverso e sono assimilati ai giornalisti.
Bene e poi?
Poi pur riconoscendo che secondo lorientamento della Commissione lo sciopero nei servizi strumentali non può, di norma, condizionare lerogazione dei servizi pubblici essenziali, che questi servizi debbono essere garantiti segnatamente in ordine alle prestazioni indispensabili per i servizi giornalistici ecc. ci ha detto che è necessario il preavviso perché siamo potenzialmente incidenti sul servizio essenziale.
Se il contratto collettivo Rai non contiene specifiche informazioni in merito ai servizi essenziali che devono essere comunque prestati, ne è dato riscontrare lesistenza di codici dautoregolamentazione, lindispensabilità del servizio deve essere ravvisata nellottica delle finalità della legge e pertanto occorre fare riferimento alla salvaguardia degli interessi della persona costituzionalmente tutelati: tali interessi devono essere difesi nella misura in cui non vengono a costituire ostacolo eccessivo al diritto di sciopero, anchesso costituzionalmente tutelato.
In tal senso, lart.12 L. 146/90 sottolinea che finalità della Commissione di garanzia dellattuazione della legge, è la valutazione delle "misure volte ad assicurare il contemperamento del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati.
Nellottica della salvaguardia della difesa dellutente, viene posto a carico delle amministrazioni e delle imprese lobbligo di divulgare informazioni circa lo sciopero e le modalità con cui deve attuarsi (art.2, comma 2, L. 146/90).
E lecita la sostituzione di personale in sciopero da parte dellAzienda?
Un tale comportamento è pienamente corretto. Il datore di lavoro deve adoperarsi per sfruttare al meglio il personale che non abbia aderito allo sciopero e quindi può chiedere ad un dipendente che si renda a ciò disponibile, la sostituzione del lavoratore in sciopero purché lo spostamento a nuove mansioni sia consentito dalla legge (art.2103 c.c. come modificato da art.13 L. 300/70): è il tipico caso di crumiraggio interno che si distingue quanto a soggetti ed al contempo si affianca, quanto ad effetti al crumiraggio esterno; in questa seconda ipotesi il dipendente in sciopero è sostituito da lavoratori esterni chiamati ad espletare la funzione di tamponamento causata dallo stato di sciopero.
In entrambi i casi , lattività svolta spontaneamente tende a lenire se non ad annullare lo stato di disagio dellattività lavorativa che dovrebbe conseguire alle carenze di personale.
Perché secondo lei quando a scioperare sono grosse organizzazioni sindacali come la CGIL o potentati come quello dei giornalisti non si attua nessun tentativo di sostituzione? Le organizzazioni di minore dimensione non hanno forse lo stesso diritto? Un comportamento di questo tipo non è assimilabile ad una discriminazione di fatto?
In teoria non dovrebbero esserci differenze di comportamento. In pratica il riguardo aziendale è spesso proporzionale al peso dellorganizzazione in oggetto.
Mi consenta, lei ha detto: "il datore di lavoro può chiedere ad un dipendente, che si renda a ciò disponibile, la sostituzione ", quindi immagino che a questo dipendente è sempre consentito rifiutare e dichiarare di aderire da quel momento allo sciopero?
E un fatto scontato, si realizza in questo caso la fattispecie dello sciopero di solidarietà che assolve allo scopo etico devitare risentimenti tra dipendenti della stessa azienda.
Esaminiamo un altro caso. Nellipotesi in cui lazione di sciopero riguardi lintero turno di lavoro in giornate consecutive o diverse, può il lavoratore aderire allo sciopero parzialmente?
In questo caso bisogna ricordare che il diritto di sciopero è un diritto collettivo che non incide sulla libertà e sul diritto al lavoro del singolo: conseguentemente ciascun lavoratore può decidere se aderire o meno in base ad una personale valutazione. Le modalità di esercizio del diritto di sciopero non trovano limitazioni normativa se non, come già ricordato, nei servizi pubblici essenziali. Al di fuori di simili ipotesi, nonché degli eventuali codici di autoregolamentazione e della contrattazione collettiva, nessun tipo di limitazione è stabilito.
I dipendenti Rai si sono mostrati perplessi e dubbiosi davanti a suggerite adesione parziali.
Non devono, accanto alla forma tipica di sciopero, consistente nella mera astensione dal lavoro, sono state individuate forme che per le modalità di svolgimento vengono considerate anomale: nonostante la loro peculiarità tali forme di sciopero sono pienamente legittime fin tanto che dalle stesse non derivino, in concreto, pregiudizi ad altri interessi primari di rango costituzionale (cfr. Pretura di Bergamo 28/7/ 1994).
Tra le forme anomale sono stati evidenziati i cosiddetti scioperi a scacchiera e sciopero parziale: si caratterizzano entrambi per una astensione dallattività lavorativa che si svolge in maniera non continuativa, con la finalità di far perdurare gli effetti per un periodo più lungo di quello della effettiva astensione.
Nel caso di sciopero a scacchiera si assiste alla sospensione della prestazione nei diversi settori o reparti che risultano interdipendenti o collegati nella organizzazione imprenditoriale.
Nel caso di sciopero parziale lastensione dallattività lavorativa si attua soltanto per alcune ore o in alcuni settori, comunque nella misura in cui riesca a vanificare il lavoro per un periodo più lungo.
In linea di massima, a prescindere dalle modalità di svolgimento dello sciopero proclamato, non esiste alcun divieto per il lavoratore di aderire allo sciopero solamente in alcune date: un simile comportamento può essere dettato da ripensamenti del lavoratore circa lopportunità dellastensione, come pure, può essere il risultato di un proprio calcolo opportunistico. Indubbiamente, allesterno, un simile atteggiamento potrebbe essere indice sintomatico di scarsa coerenza, ma si deve in ogni caso tenere presente che la scelta deve essere operata in piena autonomia ed quindi suscettibile a ripensamenti.
Come noto, ladesione allo sciopero comporta la sospensione dellobbligo di lavorare con relativa decurtazione della retribuzione.
Nel caso, invece, in cui unazione di sciopero coinvolga lavoratori in trasferta che cosa è lecito aspettarsi sul piano della decurtazione economica?
Tenuta presente la peculiarità del lavoro svolto dagli associati dellARE, una specificazione deve essere fatta avendo riguardo alle prestazioni accessorie corrisposte al lavoratore in trasferta.
In generale salvo diverse disposizioni stabilite contrattualmente, il lavoratore in trasferta sopporta spese di vitto, alloggio e trasporto a seguito della richiesta del datore di lavoro di espletare la propria opera in luoghi diversi da quello di assunzione e/o di esecuzione della prestazione.
In simili casi possono essere corrisposte al lavoratore somme a copertura integrale del carico di spese affrontate in trasferta: si deve escludere che le somme così percepite abbiano natura, sia pure in parte, di competenze retributive.
Lindennità di trasferta può anche essere corrisposta in misura fissa o forfettaria. Il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti Rai allart.22 prevede che " al personale inviato in missione temporanea compete lindennità di trasferta nella misura fissata nei relativi accordi integrativi".
Nel caso in cui un lavoratore in trasferta entri in sciopero si potrebbe ritenere che la sospensione dallattività lavorativa produca lunico effetto di far venire meno il diritto al compenso per il periodo in cui esso si verifichi, ma non già leffetto di interrompere e frazionare il periodo di trasferta, la cui continuità è contrattualmente sancita.
Partendo da questi presupposti può convenirsi che, in caso di rimborso a piè di lista il lavoratore in trasferta, aderente allo sciopero, ha diritto a percepire comunque quanto speso in occasione dello spostamento legato a motivi di lavoro.
Nel caso di rimborso forfettario che partecipa della duplice natura retributiva e risarcitoria, si potrebbe giungere alla stessa conclusione.
Intervista realizzata da Francesco Pompeo