Roma, novembre 1999
NOTE DI SINTESI
INDICE
Ambito di applicazione di contratto
Riconoscimento anzianità pregressa
Sistemi di relazioni industriali
Procedure di conciliazione delle controversie
Esercizio del diritto di sciopero
Rapporto di lavoro a Tempo Determinato
Lavoro Temporaneo
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Apprendistato
Contratti di formazione e lavoro
Telelavoro
Orario di lavoro
Lavoro straordinario, festivo, notturno
Indennità maggiori prestazioni
Indennità di flessibilità
Indennità speciali
Reperibilità
Aumenti periodici di anzianità
Livelli retributivi e mansioni
Criteri di sviluppo professionale
Previdenza aziendale
Ambito di applicazione di contratto
Il nuovo contratto collettivo di lavoro dovrà disciplinare il rapporto di lavoro intercorrente tra la società RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., RAI Sat S.p.A. New Co TD ed i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con qualifica di Quadro, impiegato e operaio.
Riconoscimento anzianità pregressa
Ne consegue che nell'ambito della possibile mobilità intersocietaria dei lavoratori dipendenti da una delle società del gruppo RAI alle quali si applica il contratto in oggetto, le ipotesi di passaggio dovranno essere individuate in base a criteri organizzativi in ordine alle esigenze di volta in volta verificabili e saranno attuate mediante cessione del contratto individuale di lavoro dei dipendenti interessati, da perfezionarsi con il consenso dei medesimi, ai sensi dell'art.1406 C.C. con conseguente riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso la società di provenienza. Le quote di TFR dovranno essere trasferite unitamente al dipendente nella nuova società. Saranno, inoltre, mantenute le anzianità convenzionali individualmente riconosciute.
Per i lavoratori provenienti da Società controllate alle quali non si applica il contratto, nel computo dell'anzianità di servizio sarà, comunque, utilmente considerato il periodo trascorso alle dipendenze delle predette società, ivi incluse le anzianità convenzionali eventualmente già riconosciute.
Sistemi di relazioni industriali
La nuova organizzazione della RAI - Radiotelevisione italiana, articolata in Corporate, Direzioni di Servizio, Divisioni e la costituzione di Società separate alle quali viene applicato il presente CCL, pone l'esigenza di adeguare l'attuale sistema di informazione e confronto Azienda/Sindacato, al fine di realizzare uno strumento avanzato di moderne relazioni industriali in un quadro concertativo, articolato e sistematico di rapporti.
La logica della partecipazione e del confronto rappresentano i presupposti di base per definire i criteri operativi di gestione della nuova realtà indispensabili per garantire adeguati livelli di produttività e competitività nell'attuale sistema di mercato e per puntare alla tutela di livelli occupazionali atti a confermare il ruolo e la centralità del servizio pubblico assicurato nell'ambito del nuovo e più articolato assetto del sistema radiotelevisivo derivante dal cambiamento degli scenari esterni in cui la RAI deve operare e nell'interesse principale dell'utenza.
Il sistema di relazioni industriali che ne scaturisce farà quindi riferimento ad aree di informazione e di confronto secondo l'articolazione di seguito indicata:
Livello di Corporate
Livello di Divisione e di Società
Livello di unità Produttiva
Le parti - fermi restando transitoriamente gli attuali ambiti di rappresentanza delle RSU della RAI , come definiti dagli accordi del 20 febbraio 1998, sino allo svolgimento delle prossime elezioni - dovranno convenire sulla necessità di ridefinire l'articolazione delle Unità Produttive e, conseguentemente, gli ambiti di rappresentanza delle RSU in maniera coerente con la nuova organizzazione adottata dall'Azienda.
Al riguardo dovranno altresì avviare uno specifico confronto in linea con quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 per quanto attiene la costituzione delle RSU nell'ambito delle altre società cui si applica il presente CCL.
Osservatorio nazionale
Sarà costituito un Osservatorio Nazionale i cui componenti andranno individuati da Rappresentanti dei Competenti organismi di Corporate, integrati di volta in volta, da rappresentanti delle Divisioni e delle Società per materie di competenza, e da due rappresentanti di ciascuna OO.SS nazionale stipulante.
Procedure di conciliazione delle controversie
Le parti dovranno considerare l'opportunità, in conformità degli art.410, 410bis, 411, 412 e 412 bis del codice di procedure civile, nel testo risultante dall'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, di predisporre una procedura di conciliazione al fine di rendere più agevole la possibilità di soluzioni extragiudiziali delle controversie considerato altresì che le predette disposizioni subordinano l'esperibilità delle azioni aventi ad oggetto rapporti previsti dall'art.409 n.1 del codice di procedura civile all'effettuazione di un tentativo obbligatorio di conciliazione da svolgersi alternativamente presso la Commissione di Conciliazione costituita presso la direzione provinciale del lavoro o secondo le procedure previste dai contratti e accordi collettivi;
In relazione alla possibilità di ricorrere ad un Collegio arbitrale per la risoluzione di alcune controversie inerenti il rapporto di lavoro, le Parti rinviano a quanto verrà stabilito in materia dal legislatore o in sede di accordo Interconfederale.
Esercizio del diritto di sciopero
In attuazione di quanto disposto dalla legge n.146 del 12 luglio 1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati e, in ottemperanza alle deliberazioni della Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, con particolare riguardo al contemperamento del diritto dell'utenza alla libertà di informazione globalmente intesa con il diritto di sciopero, le Parti, ai sensi dell'art.2 della citata normativa, convengono sulla regolamentazione del servizio.
Quest'ultima si applicherà allo sciopero, compresa l'astensione collettiva dal lavoro straordinario, nonché ad ogni altra forma di azione sindacale che per entità, durata o modalità sia tale da provocare una significativa riduzione o modifica del Servizio Pubblico Essenziale.
Pertanto, occorre disciplinare:
il preavviso;
le modalità di proclamazione;
i limiti alla durata del medesimo;
l'intervallo tra diverse azioni di sciopero;
le modalità di revoca;
la sospensione;
l'adesione;
In caso di sciopero generale di tutto il personale disciplinato dal presente CCL o, comunque, in caso di sciopero di categorie di lavoratori addetti direttamente o indirettamente alla produzione e diffusione radiotelevisiva, devono essere individuate, quali prestazioni indispensabili che dovranno comunque essere garantite - anche al fine di dare attuazione alle delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni del 9 marzo 1999 "Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili" - tutte le prestazioni collegate direttamente o indirettamente:
alla trasmissione di eventi che per il rilievo nazionale o internazionale che rivestono, costituiscono un fenomeno di tipo sociale;
alle trasmissioni la cui realizzazione è frutto di accordi o specifiche convenzioni internazionali o nazionali con le Pubbliche Amministrazioni;
alla realizzazione di notiziari giornalistici delle Testate Radiofoniche e Televisive, anche diffuse in formato multimediale, ciascuno per una durata non inferiore al 70% delle rispettive durate indicate nel palinsesto;
alle trasmissioni che, nei periodi di campagna elettorale o referendaria e per i tre giorni successivi al compimento delle operazioni di voto, vengono realizzate e trasmesse sotto la responsabilità di un Direttore di Testata.
Rapporto di lavoro a Tempo Determinato
Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato è disciplinato dalle leggi vigenti in materia ed, in particolare dalla legge n.230 del 1962, come modificata dalla legge n.266 del 1977 e dalla legge n.196 del 1977, dall'accordo Interconfederale sottoscritto da Confindustria e CGIL CISL e UIL il 18 dicembre 1988 (e successive proroghe), nonché dalle forme del presente CCL, in quanto compatibili con la natura del rapporto.
Al fine di realizzare una sostanziale parificazione del rapporto a termine rispetto a quello a tempo indeterminato, la materia dei permessi verrà disciplinata in misura proporzionale rispetto alla durata, da calcolarsi su anno solare, del contratto a termine.
In applicazione dell'art.23 della legge 28 febbraio 1987 n.56 è consentita l'apposizione di un termine oltre che nelle ipotesi già individuate dalle Parti, anche quando si verifichino incrementi di attività in dipendenza di commesse conferite da terzi che non sia possibile eseguire utilizzando il normale organico ed in base ai normali programmi di lavoro.
Le Parti stabiliscono di individuare la misura in percentuale complessiva di utilizzazioni - da calcolarsi in unità/ anno - dei lavoratori che, in base alle ipotesi previste dall'articolo sui contratti a termine ed a quello sul lavoro interinale, possono essere assunti dalle Società a cui si applica il presente Contratto Collettivo rispetto al numero di lavoratori impegnati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Il contratto di fornitura del lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi della legge n.196 del 1997, nonché dell'Accordo Interconfederale sottoscritto tra Confindustria e CGIL CISL e UIL il 16 aprile 1998.
Inoltre, le Parti dovranno convenire che il ricorso al contratto di fornitura di lavoro temporaneo potrà avvenire:
per punte di più intensa attività, cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di produzioni radiotelevisive e/o nell'ambito dell'home video, e/o della programmazione satellitare e/o di progetti multimediali, definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
per l'esecuzione di particolari commesse che per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
per la sostituzione di lavoratori assenti dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro (ivi compresa l'aspettativa concessa ai sensi del vigente Contratto) ovvero dichiarati temporaneamente inidonei da una struttura sanitaria pubblica a svolgere le mansioni assegnate ai sensi della legge n.626 del 1994.
In considerazione delle caratteristiche del tutto peculiari che riveste l'attività lavorativa nel comparto della produzione radiotelevisiva, connotato ai vari livelli di inquadramento da capacità ed apporti professionali fortemente qualificati, sono da ricomprendere tra i profili professionali di "esiguo contenuto professionale" per i quali è prevista l'esclusione dal ricorso ai contratti di lavoro temporaneo, i profili esemplificativi ricompresi nel livello più basso del sistema di classificazione del personale.
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Per lavoro a tempo parziale (part time), in applicazione di quanto previsto dall'art.5 della legge n.863/84 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal contratto per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno.
Le Parti dovranno disciplinare il rapporto di lavoro part time orizzontale, verticale e ciclico individuando le fasce entro le quali dovrà essere ricompresa la durata della prestazione ridotta ed in particolare le fasce:
Da 18 a 32 ore, nel caso di orario ridotto, rispetto al normale orario settimanale;
Da 78 a 138 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
Da 936 a 1664 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
volontarietà di entrambe le parti;
reversibilità della prestazione;
priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni e per la stessa unità produttiva.
La retribuzione diretta ed indiretta, attuale e differita, dei lavoratori a part-time sarà commisurata proporzionalmente alla ridotta durata della prestazione.
Ai fini dell'applicazione dei comporti contrattuali utili per i passaggi di livello, le prestazioni di lavoro a tempo parziale saranno computate in proporzione alla ridotta prestazione di lavoro.
Nel caso di part-time verticale settimanale le giornate di ferie dovranno essere opportunamente riproporzionate nell'ambito della settimana.
Lo stesso principio dovrà essere applicato ai PR ed ai PF, se spettanti.
Nel caso di part-time verticale mensile o annuale o di part-time ciclico le giornate di ferie, i Pred i PF ed i permessi dovranno essere opportunamente riproporzionati in relazione all'effettiva prestazione lavorativa.
Resteranno esclusi dalla possibilità di chiedere il part-time - in considerazione della peculiarità delle mansioni svolte - i lavoratori che fruiscono dell'indennità maggiori prestazioni fatte salve le esigenze aziendali e salvo che il lavoratore dichiari di voler rinunciare alle suddette indennità; in tal caso la retribuzione verrà riproporzionata in relazione all'entità della prestazione.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore radiotelevisivo, è consentita, previo accordo tra le parti, la prestazione di lavoro oltre l'orario concordato in attuazione dell'art.5 commi 3 lett. C e 4 della legge n. 863/1984 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti dovranno prevedere la possibilità di ricorrere all'istituto dell'apprendistato, quale regolato dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art.16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Il contratto di apprendistato può essere stipulato per il conseguimento delle seguenti qualifiche, raggruppate in funzione del contenuto professionale e dei livelli di inquadramento:
Qualifiche professionali inquadrate nel livello immediatamente superiore al più basso dei livelli del sistema classificatorio previsto dal CCL;
Qualifiche professionali inquadrate nel livello immediatamente superiore a quello di cui alla precedente lettera a);
Qualifiche professionali inquadrate nei livelli superiori a quelle di cui alla precedente lettera b);
La durata dell'apprendistato sarà legata al livello finale di professionalità da conseguire.
La retribuzione degli apprendisti è determinata con gradualità in funzione dell'anzianità e con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello.
Contratti di formazione e lavoro
Ai contratti di formazione e lavoro presenti i Azienda si applicano le norme del presente CCL con le eccezioni indicate all'articolo relativo ai contratti a tempo determinato.
In relazione al recente sviluppo dei sistemi tecnico-informatici e telematici, le Parti dovranno riconoscere nel telelavoro un innovativo istituto che configura nuove logiche spazio-temporali di espletamento delle prestazioni lavorative, non necessariamente correlate in modo esclusivo alla presenza in servizio presso la sede aziendale e dovranno impegnarsi ad incontrarsi successivamente alla definizione della materia in sede legislativa.
Le Parti per far fronte a variazioni programmabili dell'attività lavorativa dovranno prevedere una "flessibilità multiperiodale" dell'orario di lavoro da regolarsi come segue:
l'orario di lavoro contrattualmente previsto in 39 ore settimanali potrà realizzarsi anche come media su un arco temporale di più settimane nell'anno, mediante l'attuazione di orari ordinari comprendenti settimane con prestazioni lavorative comprese tra le 39 e le 48 ore, da conguagliarsi con settimane lavorative che prevedano orari ordinari inferiori a 39 ore, fino al limite minimo di 30 ore;
l'orario di lavoro così predeterminato potrà essere articolato su 4, 5 o 6 giornate lavorative. In ogni caso il numero di ore di lavoro giornaliere non potrà essere inferiore a 4;
le ore eventualmente lavorate in eccesso rispetto alla media di 39 ore settimanali su base annua daranno luogo alla corresponsione della quota oraria di stipendio e contingenza riferita al mese di effettuazione del conguaglio maggiorata della percentuale del 35% della quota oraria di stipendio e contingenza;
in caso di conguaglio negativo, le ore in difetto potranno essere compensate mediante il recupero di permessi retribuiti, mancati riposi e mancati non lavorati da fruire ovvero verranno recuperate sulle competenze;
le ore lavorate in orario ordinario oltre la decima ora daranno luogo alla corresponsione di una maggiorazione del 35% della quota oraria di stipendio e contingenza;
si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre le 48 ore settimanali.
La determinazione preventiva dei criteri di massima per la fissazione degli orari di lavoro secondo quanto previsto nel presente articolo verrà comunicata alle RSU di ciascuna unità produttiva per la ricerca di soluzioni condivise; tale fase deve esaurirsi entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione.
Trascorso tale periodo, valutate le esigenze rappresentate dai lavoratori, l'Azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
Previsioni diverse rispetto a quelle disciplinate dal presente articolo potranno essere concordate in sede locale con le RSU interessate.
Lavoro straordinario, festivo, notturno
Unificazione delle maggiorazioni previste per lavoro domenicale con quelle previste per lavoro festivo individuando un unico valore in percentuale corrispondente al rapporto tra il numero delle domeniche e quello delle attuali festività.
Ne deriva la ridefinizione delle percentuali nelle seguenti misure:
straordinario festivo e domenicale diurno 52%
straordinario festivo e domenicale notturno 77%
ordinario festivo e domenicale diurno 44%
ordinario festivo e domenicale notturno 65%
Ridefinizione delle maggiorazioni per turno ordinario notturno (eliminando la sommatoria di più emolumenti) con l'introduzione delle seguenti ipotesi:
Quando il turno di lavoro ha inizio tra le 05.00 e le 06.30 o inizia in orario diurno e termina non prima delle ore 00.30 del giorno successivo al lavoratore compete un compenso onnicomprensivo pari al 35% di un ventiseiesimo dello stipendio individuale e dell'indennità di contingenza.
Indennità maggiori prestazioni
Ai lavoratori che svolgono mansioni direttive - Quadri e livello apicale delle mansioni direttive - ai quali non si applica la disciplina legale sugli orari di lavoro, verrà corrisposta mensilmente una indennità maggiori prestazioni determinata, in funzione dei livelli di inquadramento.
La predetta indennità sarà computabile nella retribuzione ai fini delle ferie e dei permessi retribuiti, mentre non sarà computabile al medesimo fine, agli effetti del trattamento di fine rapporto, della tredicesima e della quattordicesima mensilità.
Per il personale, diverso da quello sopra menzionato che alla data di sottoscrizione del contratto fruisce dell'indennità maggiori prestazioni, il relativo importo su base annua verrà congelato in cifra, ripartito e corrisposto in 12 mensilità senza incidenza su nessun istituto legale e/o contrattuale.
Al personale con qualifica di quadro o inquadrato al livello apicale delle mansioni direttive, verrà garantito l'importo derivante dalla corresponsione dell'indennità maggiori prestazioni in atto alla data di sottoscrizione del presente CCL se superiore agli importi fissati convenzionalmente per il relativo livello di inquadramento.
Al personale di seguito indicato (area tecnici e specializzati della produzione come individuati nei documenti già forniti alle OO.SS.), operatori di ripresa, producer realizzatori non inquadrati ai livelli apicali dei rispettivi iter) operante stabilmente nell'attività di produzione radiotelevisiva, in ragione delle caratteristiche peculiari dell'attività stessa e a compensazione della variabilità degli orari, dell'introduzione degli orari multiperiodali e della mobilità operativa nell'ambito dei vari settori produttivi, verrà riconosciuta una indennità - non computabile ai fini di nessun istituto legale e/o contrattuale - determinata in funzione dei livelli di inquadramento.
La predetta indennità assorbirà, relativamente al personale in servizio alla data di sottoscrizione del contratto che, ai sensi del CCL 6 aprile 1995, fruisce delle indennità mancata limitazione e variabilità orari di lavoro e indennità mensile forfettaria, quota parte dei compensi in precedenza riconosciuti per effetto delle suddette indennità nonché, per intero, le indennità speciali di laboratorio e temporanea addetti ponti mobili.
Al personale in questione verrà inoltre riconosciuto un forfait mensile lavoro straordinario (per dodici mesi) , non computabile ai fini di nessun istituto legale e/o contrattuale, determinato in funzione dei livelli di inquadramento e remunerativo di 387 ore straordinario l'anno.
In relazione all'effettivo straordinario diurno, notturno, festivo e domenicale, prestato dal lavoratore nel periodo di riferimento, si procederà ad un conguaglio annuale con i seguenti criteri:
Qualora il lavoro straordinario sia superiore a 387 ore, il forfait verrà incrementato in proporzione alle ore effettivamente lavorate;
Qualora il lavoro straordinario sia compreso tra le 250 e le 387 ore, il forfait verrà interamente corrisposto;
Qualora il lavoro straordinario sia inferiore a 250 ore il forfait verrà riproporzionato in base alle ore effettivamente lavorate;
Si dovrà procedere, nell'ottica della razionalizzazione, alla conversione in un'unica cifra fissa mensile dell'indennità maneggio denaro.
Analogamente si convertirà in pro die l'indennità per ascesa antenne, volo su elicottero e ripresa da moto.
L'indennità guida automezzi sociali dovrà essere razionalizzata riducendo le ipotesi di corresponsione mentre verrà mantenuta l'indennità spese abbigliamento annunciatori.
A coloro che alla data di sottoscrizione del CCL fruiscono dell'indennità macchine elaborazione registrazione dati, dell'indennità disagiata residenza, al controllo qualità ed alle squadre MIAF, verranno mantenuti i relativi importi in cifra fissa sotto forma di Elemento Distinto della Retribuzione.
La reperibilità potrà essere richiesta solo per un periodo non inferiore a quattro ore.
Occorrerà introdurre l’istituto dell’intervento.
Per "intervento" si intenderà l’attività svolta da lavoratore, a seguito della segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità. L’intervento potrà essere effettuato da remoto (con mezzi telematici) o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità: in questo caso il tempo complessivo d’intervento comprenderà quello necessario per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
Per la disponibilità, ogni quattro ore di reperibilità, a tutti i lavoratori, in relazione al livello di inquadramento ed alla durata del medesimo, verrà corrisposta la normale retribuzione con le maggiorazioni previste dal presente C.C.L.
Ai lavoratori dei Centri Trasmittenti non ancora automatizzati, ai quali verrà richiesto di pernottare nei locali aziendali al fine di garantire un immediato intervento in caso di necessità, viene corrisposto il trattamento individuato in relazione al livello di inquadramento.
Aumenti periodici di anzianità
Il lavoratore allo scadere di ogni biennio, limitatamente ai cinque bienni, avrà diritto ad un aumento, nella stessa misura fissa indicata con riferimento al livello di inquadramento.
Livelli retributivi e mansioni
Il personale verrà inquadrato - a tempo e data – in una classificazione unica, articolata su declaratoria e profili esemplificativi, fermo restando che la distinzione tra "quadri", "impiegati" e "operai" viene mantenuta agli effetti di tutte quelle dorme di legge che fanno riferimento a tali qualifiche.
Le declaratorie determinano, per ciascun livello, le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nel livello stesso.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essa considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
Per i profili non espressamente individuati o aventi contenuti diversi rispetto a quelli rappresentati, l’inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie utilizzando, per analogia, i profili esistenti.
In considerazione delle peculiari esigenze del settore viene chiarito che l’organizzazione del lavoro presuppone il ricorso all’intercambiabilità delle mansioni in aree professionali compatibili. Il lavoratore, quindi, in relazione alle esigenze aziendali, di natura organizzativa, tecnica, produttiva e di mercato, può essere adibito – compatibilmente con le competenze possedute – a tutte le mansioni relative al livello nel quale risulta essere inquadrato.
Criteri di sviluppo professionale
Le conoscenze e la capacità professionale costituiscono un patrimonio fondamentale per i lavoratori e per l’efficienza e la competitività dell’Azienda.
Pertanto la stessa si impegna a valorizzare e sviluppare le conoscenze professionali secondo il principio delle pari opportunità ed in coerenza con le scelte strategiche e le esigenze organizzative e produttive, tenendo anche conto dell’evoluzione tecnologica che caratterizza in maniera incisiva l’intero comparto di riferimento.
Pertanto la formazione continua del personale:
rappresenta uno strumento essenziale per la tutela dell’occupazione, la mobilità , la crescita e lo sviluppo delle conoscenze professionali;
assume un ruolo strategico per la realizzazione delle trasformazioni connesse all’evoluzione delle competenze professionali;
concorre allo sviluppo professionale;
assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale.
Lo sviluppo professionale, in connessione con la valutazione professionale, concorre alla progressione di carriera del personale e si realizza tramite:
Una formazione adeguata;
L’esperienza pratica sul lavoro;
La mobilità su diverse posizioni di lavoro;
L’acquisizione di competenze di tipo specialistico al più alto livello dell’area professionale di appartenenza;
Lo svolgimento di ruoli di tipo combinatorio, ovvero di mansioni eterogenee ed aggiuntive rispetto all’inquadramento professionale di appartenenza.
Lo sviluppo professionale nell’ambito dell’area Quadri è finalizzato all’individuazione da parte dell’Azienda di risorse professionali adeguatamente valutate in funzione dei diversi livelli di responsabilità.
A livello di Divisione/Società vengono definiti i ruoli chiave, raggruppati secondo aggregazioni omogenee di competenze, sia specialistiche che di gestione e/o coordinamento e/o controllo di risorse tecniche e umane.
Vengono individuati, a titolo esemplificativo, idonei elementi di valutazione professionale del personale:
Competenza professionale;
Precedenti professionali;
Padronanza del ruolo;
Attitudini e potenzialità professionali;
Livello delle prestazioni.
I contenuti vengono individuati a livello di Divisione/Società in relazione alle specifiche aree professionali, alla organizzazione del lavoro, agli obbiettivi strategici da perseguire.
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